Art. 12 
 
                         Revoca e decadenza 
 
  1.  La  struttura  competente  puo',  con  provvedimento  motivato,
revocare, sospendere o modificare anche  parzialmente,  in  qualunque
momento e  senza  obbligo  di  indennizzo,  la  concessione,  qualora
intervengano ragioni di pubblica utilita'. 
  2. La  struttura  competente,  ferme  restando  le  altre  sanzioni
previste dalla legge, puo' altresi' dichiarare,  previa  diffida,  la
decadenza della concessione nei seguenti casi: 
    a) violazione delle  disposizioni  concernenti  le  modalita'  di
utilizzo delle aree e dei fabbricati concessi (abuso od  uso  diverso
da quello per il quale e' stata rilasciata la concessione); 
    b) violazione degli obblighi previsti  nell'atto  di  concessione
(manutenzione, particolari prescrizioni, ecc.); 
    c) mancato pagamento, totale o parziale, del canone alla scadenza
prevista; 
    d) non uso protratto per due anni  nel  caso  di  concessione  di
pertinenze; 
    e) mancata realizzazione dei manufatti,  delle  ristrutturazioni,
parziali o totali e dei risanamenti conservativi nei tempi e nei modi
prescritti dalla concessione; 
    f) cessione o subconcessione a terzi al di fuori  delle  clausole
previste all'articolo 15.