Art. 12 Revoca e decadenza 1. La struttura competente puo', con provvedimento motivato, revocare, sospendere o modificare anche parzialmente, in qualunque momento e senza obbligo di indennizzo, la concessione, qualora intervengano ragioni di pubblica utilita'. 2. La struttura competente, ferme restando le altre sanzioni previste dalla legge, puo' altresi' dichiarare, previa diffida, la decadenza della concessione nei seguenti casi: a) violazione delle disposizioni concernenti le modalita' di utilizzo delle aree e dei fabbricati concessi (abuso od uso diverso da quello per il quale e' stata rilasciata la concessione); b) violazione degli obblighi previsti nell'atto di concessione (manutenzione, particolari prescrizioni, ecc.); c) mancato pagamento, totale o parziale, del canone alla scadenza prevista; d) non uso protratto per due anni nel caso di concessione di pertinenze; e) mancata realizzazione dei manufatti, delle ristrutturazioni, parziali o totali e dei risanamenti conservativi nei tempi e nei modi prescritti dalla concessione; f) cessione o subconcessione a terzi al di fuori delle clausole previste all'articolo 15.