Art. 13 Obblighi del concessionario al termine della concessione 1. Qualora non intenda chiedere il rinnovo della concessione, alla sua scadenza il concessionario ha l'obbligo di rilasciare l'area o il fabbricato occupati e provvede, salvo quanto disposto di seguito, a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti, se presenti, degli arredi, se di sua proprieta' e alla remissione in pristino dell'area se richiesto dal responsabile del procedimento. 2. Nel caso in cui il concessionario abbia apportato migliorie o modifiche, preventivamente autorizzate dal responsabile del procedimento, all'area o al fabbricato concessi, tali interventi, per ragioni di pubblico interesse, sono gratuitamente acquisiti dall'Amministrazione regionale senza compenso alcuno, salvo la facolta' della stessa Amministrazione di richiedere la remissione in pristino dell'area o del fabbricato. 3. Agli stessi obblighi e' tenuto il concessionario in caso di cessazione della concessione per rinuncia, revoca o decadenza. 4. Qualora il concessionario non provveda agli obblighi previsti nel presente articolo, l'Amministrazione regionale provvede all'esecuzione d'ufficio ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato) con diritto di rivalsa sul concessionario inadempiente.