Art. 13 
 
                     Obblighi del concessionario 
                    al termine della concessione 
 
  1. Qualora non intenda chiedere il rinnovo della concessione,  alla
sua scadenza il concessionario ha l'obbligo di rilasciare l'area o il
fabbricato occupati e provvede, salvo quanto disposto di  seguito,  a
sua cura e spese alla rimozione dei  manufatti,  se  presenti,  degli
arredi, se di sua proprieta' e alla remissione in pristino  dell'area
se richiesto dal responsabile del procedimento. 
  2. Nel caso in cui il concessionario abbia  apportato  migliorie  o
modifiche,   preventivamente   autorizzate   dal   responsabile   del
procedimento, all'area o al fabbricato concessi, tali interventi, per
ragioni  di  pubblico   interesse,   sono   gratuitamente   acquisiti
dall'Amministrazione  regionale  senza  compenso  alcuno,  salvo   la
facolta' della stessa Amministrazione di richiedere la remissione  in
pristino dell'area o del fabbricato. 
  3. Agli stessi obblighi e' tenuto  il  concessionario  in  caso  di
cessazione della concessione per rinuncia, revoca o decadenza. 
  4. Qualora il concessionario non provveda  agli  obblighi  previsti
nel   presente   articolo,   l'Amministrazione   regionale   provvede
all'esecuzione d'ufficio ai sensi del regio decreto 14  aprile  1910,
n. 639 (Approvazione del testo  unico  delle  disposizioni  di  legge
relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato) con
diritto di rivalsa sul concessionario inadempiente.