Art. 14 Rinnovo 1. La domanda di rinnovo e' presentata alla struttura competente almeno centoventi giorni prima della scadenza. Se la domanda e' presentata oltre tale termine viene istruita come nuova concessione, fermo restando l'obbligo del pagamento del canone per il periodo intercorrente tra la scadenza e la nuova concessione. 2. In caso di rinnovo di concessione per uso di pertinenze forestali si procede all'aggiudicazione della concessione a seguito di procedure di evidenza pubblica. Nel caso in cui alla procedura concorra il precedente concessionario, questi puo' vantare il diritto di insistenza a parita' di condizioni con il miglior offerente. 3. La domanda di rinnovo di concessione per servitu' puo' essere rinnovata alla sua scadenza, se non vi sono variazioni sostanziali nell'uso della stessa. Nel caso di variazioni sostanziali, anche prima della scadenza deve essere presentata domanda di nuova concessione. Qualora si tratti di rinnovo di concessioni per l'uso di pertinenze forestali, deve essere presentata domanda di nuova concessione. 4. Alla domanda di rinnovo di concessione per servitu' e' allegata una relazione firmata da un tecnico abilitato, nella quale si attesta che non vi e' stata modificazione dello stato dei luoghi e del tipo d'uso e che non sono state apportate variazioni alle eventuali opere gia' autorizzate. La struttura competente puo' richiedere le integrazioni documentali ritenute necessarie. 5. Se la domanda di rinnovo e' presentata nei termini e il concessionario e' in regola con il pagamento dei canoni, la concessione puo' proseguire anche oltre la scadenza in pendenza delle determinazioni della struttura competente. 6. All'atto del rinnovo della concessione, la struttura competente richiede l'integrazione della cauzione necessaria per l'adeguamento al nuovo canone determinato.