Art. 14 
 
                               Rinnovo 
 
  1. La domanda di rinnovo e' presentata  alla  struttura  competente
almeno centoventi giorni prima  della  scadenza.  Se  la  domanda  e'
presentata oltre tale termine viene istruita come nuova  concessione,
fermo restando l'obbligo del pagamento  del  canone  per  il  periodo
intercorrente tra la scadenza e la nuova concessione. 
  2. In  caso  di  rinnovo  di  concessione  per  uso  di  pertinenze
forestali si procede all'aggiudicazione della concessione  a  seguito
di procedure di evidenza pubblica. Nel caso  in  cui  alla  procedura
concorra il precedente concessionario, questi puo' vantare il diritto
di insistenza a parita' di condizioni con il miglior offerente. 
  3. La domanda di rinnovo di concessione per  servitu'  puo'  essere
rinnovata alla sua scadenza, se non vi  sono  variazioni  sostanziali
nell'uso della stessa. Nel  caso  di  variazioni  sostanziali,  anche
prima  della  scadenza  deve  essere  presentata  domanda  di   nuova
concessione. Qualora si tratti di rinnovo di concessioni per l'uso di
pertinenze  forestali,  deve  essere  presentata  domanda  di   nuova
concessione. 
  4. Alla domanda di rinnovo di concessione per servitu' e'  allegata
una relazione firmata da un tecnico abilitato, nella quale si attesta
che non vi e' stata modificazione dello stato dei luoghi e  del  tipo
d'uso e che non sono state apportate variazioni alle eventuali  opere
gia'  autorizzate.  La  struttura  competente  puo'   richiedere   le
integrazioni documentali ritenute necessarie. 
  5. Se la  domanda  di  rinnovo  e'  presentata  nei  termini  e  il
concessionario  e'  in  regola  con  il  pagamento  dei  canoni,   la
concessione puo' proseguire anche oltre la scadenza in pendenza delle
determinazioni della struttura competente. 
  6. All'atto del rinnovo della concessione, la struttura  competente
richiede l'integrazione della cauzione necessaria  per  l'adeguamento
al nuovo canone determinato.