Art. 15 
 
                      Subentro e subconcessione 
 
  1. La concessione ha carattere personale e pertanto non e'  ammessa
la cessione ad altri  senza  l'assenso  scritto  dell'Amministrazione
concedente, pena la revoca della stessa. 
  2. La sub-concessione puo' essere  disposta  esclusivamente  previa
richiesta scritta e motivata da parte del concessionario titolare del
contratto, controfirmata dal sub-concessionario e accettata con  atto
scritto dall'Amministrazione  concedente.  Il  sub-concessionario  e'
obbligato nei modi e nei termini del primo concessionario. 
  3. Puo' essere disposto il subentro di un nuovo concessionario  nei
seguenti casi: 
    a) morte del concessionario; 
    b) alienazione del fondo a servizio del quale e' stata rilasciata
la concessione per il caso di servitu'; 
    c)  cessione  d'azienda,  di  ramo  d'azienda   o   trasferimento
dell'attivita' in relazione alle quali e' stata concessa la  servitu'
o l'occupazione per il caso di uso di pertinenze forestali. 
  4. Salvo il caso di cui al comma 3, lettera a) in cui l'adempimento
e' posto a carico degli eredi, la richiesta di subentro e' presentata
congiuntamente dal  concessionario  e  dall'interessato  al  subentro
entro sessanta giorni dall'evento che ne e' causa. 
  5. Il subentrante e' obbligato nei modi e  nei  termini  del  primo
concessionario.