Art. 15 Subentro e subconcessione 1. La concessione ha carattere personale e pertanto non e' ammessa la cessione ad altri senza l'assenso scritto dell'Amministrazione concedente, pena la revoca della stessa. 2. La sub-concessione puo' essere disposta esclusivamente previa richiesta scritta e motivata da parte del concessionario titolare del contratto, controfirmata dal sub-concessionario e accettata con atto scritto dall'Amministrazione concedente. Il sub-concessionario e' obbligato nei modi e nei termini del primo concessionario. 3. Puo' essere disposto il subentro di un nuovo concessionario nei seguenti casi: a) morte del concessionario; b) alienazione del fondo a servizio del quale e' stata rilasciata la concessione per il caso di servitu'; c) cessione d'azienda, di ramo d'azienda o trasferimento dell'attivita' in relazione alle quali e' stata concessa la servitu' o l'occupazione per il caso di uso di pertinenze forestali. 4. Salvo il caso di cui al comma 3, lettera a) in cui l'adempimento e' posto a carico degli eredi, la richiesta di subentro e' presentata congiuntamente dal concessionario e dall'interessato al subentro entro sessanta giorni dall'evento che ne e' causa. 5. Il subentrante e' obbligato nei modi e nei termini del primo concessionario.