Art. 16 Canoni 1. I canoni per le concessioni di cui al presente regolamento sono determinati in base a quanto stabilito nella tabella C) allegata alla l.r. 5/2012. 2. Alle concessioni rilasciate agli enti territoriali e alle loro forme associative viene applicato il canone ricognitorio. 3. Il canone e' arrotondato all'euro per difetto se la frazione e' uguale o inferiore a quarantanove centesimi o per eccesso se la frazione e' uguale o superiore a cinquanta centesimi. 4. Il canone ricognitorio non e' soggetto ad aggiornamento ISTAT. 5. Il canone puo' essere ridotto fino all'80 per cento nel caso in cui le pertinenze forestali oggetto della concessione siano collocate in zone impervie, disagiate e non raggiungibili da strade carrozzabili oppure quando si tratti di aree concesse per uso pascolivo, non supportate da strutture rurali idonee al fine medesimo. 6. Il canone annuo non puo' essere inferiore all'importo del canone ricognitorio.