Art. 16 
 
                               Canoni 
 
  1. I canoni per le concessioni di cui al presente regolamento  sono
determinati in base a quanto stabilito nella tabella C) allegata alla
l.r. 5/2012. 
  2. Alle concessioni rilasciate agli enti territoriali e  alle  loro
forme associative viene applicato il canone ricognitorio. 
  3. Il canone e' arrotondato all'euro per difetto se la frazione  e'
uguale o inferiore a quarantanove  centesimi  o  per  eccesso  se  la
frazione e' uguale o superiore a cinquanta centesimi. 
  4. Il canone ricognitorio non e' soggetto ad aggiornamento ISTAT. 
  5. Il canone puo' essere ridotto fino all'80 per cento nel caso  in
cui le pertinenze forestali oggetto della concessione siano collocate
in  zone  impervie,  disagiate  e   non   raggiungibili   da   strade
carrozzabili oppure  quando  si  tratti  di  aree  concesse  per  uso
pascolivo,  non  supportate  da  strutture  rurali  idonee  al   fine
medesimo. 
  6. Il canone annuo non puo' essere inferiore all'importo del canone
ricognitorio.