Art. 17 Aggiornamento canoni 1. La struttura competente provvede con propria determinazione da adottarsi entro il 31 dicembre di ciascun anno all'aggiornamento dei canoni in base alla variazione percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo FOI (indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati) al netto dei tabacchi, riferito al mese di giugno rispetto allo stesso mese dell'anno precedente per i valori determinati dalla tabella canoni relativamente alle lettere a), b), c), i). 2. Per i valori determinati dalla tabella canoni relativamente alle lettere d), f), g), h) vengono utilizzati i valori di stima determinati annualmente dalle Commissioni provinciali costituite ai sensi dell'articolo 14 della legge 28 gennaio 1977 n. 10 (Norme per la edificabilita' dei suoli), nell'ambito delle singole regioni agrarie piemontesi, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. Qualora i suddetti valori di stima non vengano determinati e pubblicati per l'anno in cui decorre la concessione, ovvero posticipati rispetto al periodo di stima calcolato successivamente all'istanza di concessione, vengono considerati validi quelli riferiti all'anno precedente. 3. Il canone annuo riferito alle concessioni attive e' aggiornato annualmente in misura pari alle variazioni accertate dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo ad eccezione del canone ricognitorio. 4. Ai fini del calcolo sono considerate le variazioni ISTAT verificatesi nel mese di dicembre antecedente la data di inizio della concessione, rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. La struttura competente comunica al concessionario il valore aggiornato del canone annuo.