Art. 17 
 
                        Aggiornamento canoni 
 
  1. La struttura competente provvede con propria  determinazione  da
adottarsi entro il 31 dicembre di ciascun anno all'aggiornamento  dei
canoni in base alla  variazione  percentuale  dell'indice  ISTAT  dei
prezzi al consumo FOI (indice nazionale  prezzi  al  consumo  per  le
famiglie di operai e impiegati) al netto dei  tabacchi,  riferito  al
mese di giugno rispetto allo stesso mese dell'anno precedente  per  i
valori determinati dalla tabella canoni  relativamente  alle  lettere
a), b), c), i). 
  2. Per i valori determinati dalla tabella canoni relativamente alle
lettere  d),  f),  g),  h)  vengono  utilizzati  i  valori  di  stima
determinati annualmente dalle Commissioni provinciali  costituite  ai
sensi dell'articolo 14 della legge 28 gennaio 1977 n. 10  (Norme  per
la edificabilita'  dei  suoli),  nell'ambito  delle  singole  regioni
agrarie piemontesi, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte. Qualora i suddetti valori di stima non vengano  determinati
e pubblicati  per  l'anno  in  cui  decorre  la  concessione,  ovvero
posticipati rispetto al periodo di  stima  calcolato  successivamente
all'istanza  di  concessione,  vengono  considerati   validi   quelli
riferiti all'anno precedente. 
  3. Il canone annuo riferito alle concessioni attive  e'  aggiornato
annualmente in  misura  pari  alle  variazioni  accertate  dall'ISTAT
dell'indice  dei  prezzi  al  consumo   ad   eccezione   del   canone
ricognitorio. 
  4. Ai  fini  del  calcolo  sono  considerate  le  variazioni  ISTAT
verificatesi nel mese di dicembre antecedente la data di inizio della
concessione, rispetto  allo  stesso  mese  dell'anno  precedente.  La
struttura competente comunica al concessionario il valore  aggiornato
del canone annuo.