Art. 18 
 
                 Pagamento e riscossione dei canoni 
 
  1. I canoni sono dovuti per anno solare e sono versati a seguito di
richiesta da parte della Regione Piemonte. 
  2. Il canone decorre dalla data  dell'atto  di  concessione  ed  e'
dovuto anche qualora il concessionario non ne faccia uso in  tutto  o
in parte, salvo il diritto di rinuncia cui  consegue  la  liberazione
dal pagamento del canone con decorrenza dall'annualita' successiva  a
quella in cui e' stata effettuata la rinuncia. 
  3. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno e  per  quelle  in
scadenza, per le quali non sia stata presentata domanda  di  rinnovo,
nonostante la continua occupazione della pertinenza o della  servitu'
da parte del concessionario uscente, il canone e' dovuto  in  ragione
di ratei mensili pari ad un dodicesimo per ciascun mese di  utilizzo.
La frazione di mese pari o superiore a quindici giorni e' considerata
mese intero. 
  4. Il versamento di  importi  di  canoni  superiori  a  mille  euro
riferiti ad un'annualita' puo' essere effettuato,  su  richiesta  del
concessionario, in due rate annuali di pari importo. 
  5. Il mancato versamento del canone nei  termini  richiesti,  fermo
restando quanto previsto dalla  disciplina  della  decadenza  di  cui
all'articolo 12 comporta il pagamento degli interessi legali  vigenti
nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello  stabilito
come termine  ultimo  per  il  pagamento  e  fino  alla  spirare  del
trentesimo giorno. Per ritardi superiori a trenta giorni si applicano
gli  interessi  di  mora  pari  al  tasso  ufficiale  di  riferimento
maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal  trentunesimo
giorno successivo a quello  stabilito  come  termine  ultimo  per  il
pagamento e sino alla data di avvenuto versamento. 
  6. Il controllo delle riscossioni  e'  effettuato  dalla  struttura
competente che provvede a redigere l'elenco  degli  utilizzatori  che
non hanno effettuato in tutto o in parte i versamenti richiesti o  vi
hanno provveduto tardivamente senza la corresponsione degli interessi
maturati. La riscossione coattiva e' effettuata in  conformita'  alla
disciplina vigente in materia di tributi regionali.