Art. 19 
 
                              Rimborsi 
 
  1. Il rimborso delle somme versate in  eccesso  rispetto  a  quanto
dovuto e' effettuato d'ufficio su istanza  dell'interessato,  redatta
in   carta   libera,   entro   centoottanta   giorni    dalla    data
dell'accertamento o di ricevimento dell'istanza. 
  2. La struttura  competente,  accertato  il  diritto  al  rimborso,
quantifica la somma da liquidare al netto  degli  interessi  previsti
per  ritardato  pagamento,  adotta  il  relativo   provvedimento   di
liquidazione del rimborso e ne da' notizia all'interessato. 
  3.  In  caso  di  rimborso  dell'intero  versamento,  la   relativa
liquidazione  e'  subordinata  alla  consegna  dell'originale   della
ricevuta dell'effettuato pagamento. 
  4. In alternativa a quanto  riportato  nei  commi  1,  2  e  3,  la
struttura competente puo' proporre al concessionario la compensazione
delle somme indebitamente introitate con i  successivi  canoni.  Tale
opzione puo' realizzarsi esclusivamente previa accettazione da  parte
del concessionario. 
  Il presente regolamento sara' pubblicato nel  Bollettino  Ufficiale
della Regione. E' fatto obbligo a chiunque  spetti  di  osservarlo  e
farlo osservare. 
    Torino, addi' 21 febbraio 2013 
 
                                COTA