Art. 19 Rimborsi 1. Il rimborso delle somme versate in eccesso rispetto a quanto dovuto e' effettuato d'ufficio su istanza dell'interessato, redatta in carta libera, entro centoottanta giorni dalla data dell'accertamento o di ricevimento dell'istanza. 2. La struttura competente, accertato il diritto al rimborso, quantifica la somma da liquidare al netto degli interessi previsti per ritardato pagamento, adotta il relativo provvedimento di liquidazione del rimborso e ne da' notizia all'interessato. 3. In caso di rimborso dell'intero versamento, la relativa liquidazione e' subordinata alla consegna dell'originale della ricevuta dell'effettuato pagamento. 4. In alternativa a quanto riportato nei commi 1, 2 e 3, la struttura competente puo' proporre al concessionario la compensazione delle somme indebitamente introitate con i successivi canoni. Tale opzione puo' realizzarsi esclusivamente previa accettazione da parte del concessionario. Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Torino, addi' 21 febbraio 2013 COTA