Art. 2 Procedimento per il rilascio delle concessioni e trattamento dei dati personali 1. Il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio delle concessioni di cui al presente regolamento e' avviato su istanza di parte e ad esso sono applicabili tutte le disposizioni in materia di procedimento amministrativo di cui alla legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). 2. Il responsabile del procedimento di concessione e' il dirigente responsabile della struttura competente che adotta gli atti relativi e sottoscrive i disciplinari di concessione per la Regione Piemonte. 3. Il procedimento per il rilascio delle concessioni si conclude: a) entro centottanta giorni dal ricevimento della domanda nel caso di uso di pertinenze o di rinnovo di uso di pertinenze; b) entro centoventi giorni dal ricevimento della domanda nel caso di servitu' quando debbano essere realizzati opere o manufatti e in caso di domanda di rinnovo di servitu'; c) entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda quando si tratta di concessioni brevi. 4. Il trattamento dei dati personali forniti dai soggetti richiedenti le concessioni e' finalizzato unicamente all'espletamento dei procedimenti previsti dal presente regolamento ed avviene a cura dei funzionari del struttura competente conformemente a quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).