Art. 2 
 
           Procedimento per il rilascio delle concessioni 
                  e trattamento dei dati personali 
 
  1. Il procedimento amministrativo  finalizzato  al  rilascio  delle
concessioni di cui al presente regolamento e' avviato su  istanza  di
parte e ad esso sono applicabili tutte le disposizioni in materia  di
procedimento amministrativo di cui  alla  legge  regionale  4  luglio
2005,  n.  7  (Nuove  disposizioni   in   materia   di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). 
  2. Il responsabile del procedimento di concessione e' il  dirigente
responsabile della struttura competente che adotta gli atti  relativi
e sottoscrive i disciplinari di concessione per la Regione Piemonte. 
  3. Il procedimento per il rilascio delle concessioni si conclude: 
    a) entro centottanta giorni dal  ricevimento  della  domanda  nel
caso di uso di pertinenze o di rinnovo di uso di pertinenze; 
    b) entro centoventi giorni dal ricevimento della domanda nel caso
di servitu' quando debbano essere realizzati opere o manufatti  e  in
caso di domanda di rinnovo di servitu'; 
    c) entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda quando  si
tratta di concessioni brevi. 
  4.  Il  trattamento  dei  dati  personali  forniti   dai   soggetti
richiedenti le concessioni e' finalizzato unicamente all'espletamento
dei procedimenti previsti dal presente regolamento ed avviene a  cura
dei  funzionari  del  struttura  competente  conformemente  a  quanto
disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196  (Codice  in
materia di protezione dei dati personali).