Art. 4 
 
            Esame della domanda e documentazione tecnica 
 
  1. Le domande di concessione  sono  esaminate  in  via  preliminare
dalla struttura competente al fine di verificarne la procedibilita' e
l'ammissibilita'. 
  2. Qualora la struttura competente riscontri la mancanza di  uno  o
piu' dei documenti di cui all'articolo 3 oppure questi siano  carenti
o debbano essere integrati o regolarizzati, si assegna al richiedente
un termine, non inferiore a dieci giorni e non superiore a  sessanta,
per l'integrazione o la regolarizzazione degli atti. 
  3. Nel caso di inammissibilita' della  domanda  ovvero  decorso  il
termine assegnato per l'integrazione senza esito, il procedimento  si
conclude con una dichiarazione di improcedibilita'.