Art. 4 Esame della domanda e documentazione tecnica 1. Le domande di concessione sono esaminate in via preliminare dalla struttura competente al fine di verificarne la procedibilita' e l'ammissibilita'. 2. Qualora la struttura competente riscontri la mancanza di uno o piu' dei documenti di cui all'articolo 3 oppure questi siano carenti o debbano essere integrati o regolarizzati, si assegna al richiedente un termine, non inferiore a dieci giorni e non superiore a sessanta, per l'integrazione o la regolarizzazione degli atti. 3. Nel caso di inammissibilita' della domanda ovvero decorso il termine assegnato per l'integrazione senza esito, il procedimento si conclude con una dichiarazione di improcedibilita'.