Art. 5 Pubblicazioni 1. Il responsabile del procedimento da' notizia della presentazione della domanda di concessione per servitu' e dell'avvio del procedimento mediante la pubblicazione di un apposito avviso all'albo pretorio del comune o dei comuni ove devono essere realizzate le opere per quindici giorni consecutivi, per la presentazione di eventuali opposizioni e osservazioni. 2. Nel caso di domande di concessione per l'uso di pertinenze forestali l'avviso e' pubblicato all'albo pretorio del comune ove e' situata l'area chiesta in concessione per quindici giorni consecutivi e sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, per la presentazione, entro trenta giorni dalla pubblicazione, di osservazioni e di eventuali domande concorrenti. 3. Per le concessioni brevi il responsabile del procedimento puo', con motivazione espressa nel provvedimento di concessione, omettere la pubblicazione dell'avviso. 4. Nel caso di concessioni richieste dagli enti locali per la realizzazione di opere di pubblica utilita' non si fa luogo alla pubblicazione per la presentazione di domande concorrenti.