Art. 5 
 
                            Pubblicazioni 
 
  1. Il responsabile del procedimento da' notizia della presentazione
della  domanda  di  concessione  per  servitu'   e   dell'avvio   del
procedimento mediante la pubblicazione di un apposito avviso all'albo
pretorio del comune o dei comuni  ove  devono  essere  realizzate  le
opere per  quindici  giorni  consecutivi,  per  la  presentazione  di
eventuali opposizioni e osservazioni. 
  2. Nel caso di domande  di  concessione  per  l'uso  di  pertinenze
forestali l'avviso e' pubblicato all'albo pretorio del comune ove  e'
situata l'area chiesta in concessione per quindici giorni consecutivi
e  sul  Bollettino  Ufficiale  della   Regione   Piemonte,   per   la
presentazione,  entro   trenta   giorni   dalla   pubblicazione,   di
osservazioni e di eventuali domande concorrenti. 
  3. Per le concessioni brevi il responsabile del procedimento  puo',
con motivazione espressa nel provvedimento di  concessione,  omettere
la pubblicazione dell'avviso. 
  4. Nel caso di concessioni  richieste  dagli  enti  locali  per  la
realizzazione di opere di pubblica utilita'  non  si  fa  luogo  alla
pubblicazione per la presentazione di domande concorrenti.