Art. 7 
 
                              Cauzione 
 
  1. A  garanzia  degli  obblighi  derivanti  dalla  concessione,  il
richiedente e'  tenuto  alla  prestazione,  a  favore  della  Regione
Piemonte, di una cauzione infruttifera di norma pari a  un'annualita'
del canone. 
  2. In relazione alla durata della  concessione  o  per  particolari
utilizzi l'importo della cauzione puo'  essere  ridotto  della  meta'
oppure puo' essere aumentato fino a cinque volte l'importo del canone
annuale. 
  3. Salvo quanto di seguito disposto, per le  concessioni  brevi  la
cauzione e' pari ad un quarto del canone annuale. Per le  concessioni
brevi inferiori a trenta giorni, non e' dovuto  il  versamento  della
cauzione. 
  4. I soggetti pubblici, gli  enti  territoriali  e  le  loro  forme
associative  sono  esonerati  dal  versamento  della  cauzione   come
previsto  dalla  legge  regionale  23  gennaio  1984,  n.  8   (Norme
concernenti l'amministrazione dei  beni  e  l'attivita'  contrattuale
della Regione). 
  5. Alla scadenza della concessione la cauzione viene restituita  su
richiesta del concessionario, dopo aver accertato l'adempimento degli
obblighi di cui all'articolo 13. 
  6. In caso di rinnovo della concessione,  la  struttura  competente
puo' richiedere un'integrazione della cauzione al fine  di  adeguarla
al canone come rideterminato. 
  7. L'importo della cauzione viene arrotondato all'euro per  difetto
se la frazione e' uguale o inferiore a quarantanove centesimi  o  per
eccesso se la frazione e' uguale o superiore a cinquanta centesimi. 
  8. La cauzione puo' essere costituita anche attraverso fideiussione
bancaria o assicurativa.