Art. 7 Cauzione 1. A garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione, il richiedente e' tenuto alla prestazione, a favore della Regione Piemonte, di una cauzione infruttifera di norma pari a un'annualita' del canone. 2. In relazione alla durata della concessione o per particolari utilizzi l'importo della cauzione puo' essere ridotto della meta' oppure puo' essere aumentato fino a cinque volte l'importo del canone annuale. 3. Salvo quanto di seguito disposto, per le concessioni brevi la cauzione e' pari ad un quarto del canone annuale. Per le concessioni brevi inferiori a trenta giorni, non e' dovuto il versamento della cauzione. 4. I soggetti pubblici, gli enti territoriali e le loro forme associative sono esonerati dal versamento della cauzione come previsto dalla legge regionale 23 gennaio 1984, n. 8 (Norme concernenti l'amministrazione dei beni e l'attivita' contrattuale della Regione). 5. Alla scadenza della concessione la cauzione viene restituita su richiesta del concessionario, dopo aver accertato l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 13. 6. In caso di rinnovo della concessione, la struttura competente puo' richiedere un'integrazione della cauzione al fine di adeguarla al canone come rideterminato. 7. L'importo della cauzione viene arrotondato all'euro per difetto se la frazione e' uguale o inferiore a quarantanove centesimi o per eccesso se la frazione e' uguale o superiore a cinquanta centesimi. 8. La cauzione puo' essere costituita anche attraverso fideiussione bancaria o assicurativa.