Art. 8 
 
             Disciplinare e provvedimento di concessione 
 
  1. Il responsabile del procedimento invita il richiedente a firmare
il disciplinare di concessione entro il  termine  massimo  di  trenta
giorni.  Entro  lo  stesso  termine  il  concessionario  provvede  al
pagamento della cauzione e del primo canone. 
  2. Quando il richiedente e' persona giuridica pubblica o privata il
termine massimo puo',  esclusivamente  previa  richiesta  scritta  da
parte del  richiedente,  essere  prorogato  fino  ad  un  massimo  di
sessanta giorni. 
  3. In mancanza della firma del disciplinare di  concessione  o  del
pagamento della cauzione o del canone entro il termine  indicato  nei
commi 1 e 2, la domanda di concessione e' respinta. 
  4. Il  disciplinare  di  concessione  forma  parte  integrante  del
provvedimento di concessione e contiene tutte  le  prescrizioni  alle
quali la stessa e' subordinata, comprese quelle di carattere  tecnico
impartite dalle autorita' competenti. 
  5. Nel disciplinare di concessione sono inoltre indicati  l'importo
del  canone  annuo,  l'importo  della  cauzione  e  la  durata  della
concessione. 
  6.   Le   concessioni   sono   subordinate   all'osservanza   delle
disposizioni contenute nel presente atto e delle altre norme  vigenti
in materia e si intendono  sempre  accordate  senza  pregiudizio  dei
diritti di terzi e fatta salva la competenza di  ogni  altro  ente  o
amministrazione e con la facolta' di  imporre  nuove  prescrizioni  o
condizioni e la riserva di revocare o  dichiarare  la  decadenza  dei
provvedimenti. 
  7.  Il  concessionario  ha  l'obbligo  di   rispettare   tutte   le
disposizioni contenute nel provvedimento di  concessione  concernenti
le modalita' di utilizzo delle aree, dei fabbricati e degli spazi  ai
quali si riferisce. Ove  l'occupazione  comporti  la  costruzione  di
manufatti,   interventi   di   manutenzione,   ristrutturazione,   il
concessionario  ha  l'obbligo  di  rimettere  in  pristino  l'assetto
dell'area a proprie spese nel caso in cui dalle opere sopra descritte
siano derivati danni al suolo o a strutture  preesistenti  sull'area,
nonche' di rimuovere eventuali materiali depositati  o  materiali  di
risulta della costruzione. Il concessionario  e'  inoltre  tenuto  ad
utilizzare l'area in concessione in modo da non limitare o disturbare
l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi. 
  8. L'utilizzo del bene richiesto in concessione ha inizio solo dopo
l'approvazione della determina di concessione.