Art. 8 Disciplinare e provvedimento di concessione 1. Il responsabile del procedimento invita il richiedente a firmare il disciplinare di concessione entro il termine massimo di trenta giorni. Entro lo stesso termine il concessionario provvede al pagamento della cauzione e del primo canone. 2. Quando il richiedente e' persona giuridica pubblica o privata il termine massimo puo', esclusivamente previa richiesta scritta da parte del richiedente, essere prorogato fino ad un massimo di sessanta giorni. 3. In mancanza della firma del disciplinare di concessione o del pagamento della cauzione o del canone entro il termine indicato nei commi 1 e 2, la domanda di concessione e' respinta. 4. Il disciplinare di concessione forma parte integrante del provvedimento di concessione e contiene tutte le prescrizioni alle quali la stessa e' subordinata, comprese quelle di carattere tecnico impartite dalle autorita' competenti. 5. Nel disciplinare di concessione sono inoltre indicati l'importo del canone annuo, l'importo della cauzione e la durata della concessione. 6. Le concessioni sono subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente atto e delle altre norme vigenti in materia e si intendono sempre accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi e fatta salva la competenza di ogni altro ente o amministrazione e con la facolta' di imporre nuove prescrizioni o condizioni e la riserva di revocare o dichiarare la decadenza dei provvedimenti. 7. Il concessionario ha l'obbligo di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione concernenti le modalita' di utilizzo delle aree, dei fabbricati e degli spazi ai quali si riferisce. Ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, interventi di manutenzione, ristrutturazione, il concessionario ha l'obbligo di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalle opere sopra descritte siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonche' di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione. Il concessionario e' inoltre tenuto ad utilizzare l'area in concessione in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi. 8. L'utilizzo del bene richiesto in concessione ha inizio solo dopo l'approvazione della determina di concessione.