Art. 9 Durata della concessione 1. La durata della concessione non puo' essere, di norma, superiore a nove anni e puo' essere estesa fino a diciannove anni nel caso di concessione rilasciata ad enti pubblici o comunque per l'esercizio di una pubblica funzione o per garantire l'esercizio di un pubblico servizio, ovvero in considerazione di particolari finalita' perseguite dal richiedente e tenuto conto degli oneri di ripristino o di bonifica del bene. 2. Quando la concessione riguarda la costruzione di nuovi impianti funicolari aerei e terrestri, la durata della concessione e' estesa alla vita tecnica dell'impianto stesso, come definita nel paragrafo 3.1 dell'allegato del decreto ministeriale 2 gennaio 1985 (Norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri).