Art. 9 
 
                      Durata della concessione 
 
  1. La durata della concessione non puo' essere, di norma, superiore
a nove anni e puo' essere estesa fino a diciannove anni nel  caso  di
concessione rilasciata ad enti pubblici o comunque per l'esercizio di
una pubblica funzione o per  garantire  l'esercizio  di  un  pubblico
servizio,  ovvero  in   considerazione   di   particolari   finalita'
perseguite dal richiedente e tenuto conto degli oneri di ripristino o
di bonifica del bene. 
  2. Quando la concessione riguarda la costruzione di nuovi  impianti
funicolari aerei e terrestri, la durata della concessione  e'  estesa
alla vita tecnica dell'impianto stesso, come definita  nel  paragrafo
3.1 dell'allegato del decreto  ministeriale  2  gennaio  1985  (Norme
regolamentari in materia  di  varianti  costruttive,  di  adeguamenti
tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto
effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri).