(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte 3° suppl. del 25 febbraio 2013 al n. 8 del 21 febbraio 2013) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); Visti gli articoli 27 e 51 dello statuto della Regione Piemonte; Visto l'arti. 39, comma, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 16-5356 del 21 febbraio 2013; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento, previsto dall'art. 39 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale), disciplina l'attuazione dei programmi di edilizia sovvenzionata finalizzati all'incremento e al mantenimento degli alloggi da assegnare in locazione ai sensi della legge regionale n. 3/2010 e dei regolamenti attuativi. 2. Tali norme si applicano: a) ai programmi d'intervento (P.I.) che usufruiscono di finanziamenti pubblici destinati alle finalita' dell'edilizia sovvenzionata, concessi successivamente alla sua entrata in vigore; b) ai programmi d'intervento finanziati antecedentemente alla sua entrata in vigore i cui lavori non sono ancora iniziati; c) fatta eccezione per l'art. 6, ai programmi d'intervento finanziati antecedentemente alla sua entrata in vigore i cui lavori sono iniziati, ivi compresi quelli ultimati ma per i quali non e' stata effettuata la chiusura ai sensi dell'art. 10, fatto salvo quanto disposto dall'art. 5, comma 8.