(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte 
    3° suppl. del 25 febbraio 2013 al n. 8 del 21 febbraio 2013) 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
  Visto l'art. 121 della Costituzione (come  modificato  dalla  legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); 
  Visti gli articoli 27 e 51 dello statuto della Regione Piemonte; 
  Visto l'arti. 39, comma, della legge regionale 17 febbraio 2010, n.
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  Vista la deliberazione della Giunta regionale  n.  16-5356  del  21
febbraio 2013; 
 
                              E m a n a 
 
il seguente regolamento: 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente  regolamento,  previsto  dall'art.  39  della  legge
regionale 17 febbraio 2010,  n.  3  (Norme  in  materia  di  edilizia
sociale),  disciplina  l'attuazione   dei   programmi   di   edilizia
sovvenzionata finalizzati  all'incremento  e  al  mantenimento  degli
alloggi da assegnare in locazione ai sensi della legge  regionale  n.
3/2010 e dei regolamenti attuativi. 
  2. Tali norme si applicano: 
    a)  ai  programmi  d'intervento  (P.I.)   che   usufruiscono   di
finanziamenti  pubblici  destinati   alle   finalita'   dell'edilizia
sovvenzionata, concessi successivamente alla sua entrata in vigore; 
    b) ai programmi d'intervento finanziati antecedentemente alla sua
entrata in vigore i cui lavori non sono ancora iniziati; 
    c) fatta  eccezione  per  l'art.  6,  ai  programmi  d'intervento
finanziati antecedentemente alla sua entrata in vigore i  cui  lavori
sono iniziati, ivi compresi quelli ultimati ma per  i  quali  non  e'
stata effettuata la chiusura  ai  sensi  dell'art.  10,  fatto  salvo
quanto disposto dall'art. 5, comma 8.