Art. 11 
 
                      Procedure per i pagamenti 
 
  1. L'ente attuatore puo' procedere ai pagamenti successivamente  al
rilascio del parere favorevole o della presa  d'atto  del  Q.T.E.  da
parte della S.T.D.  Nel  caso  in  cui  sia  richiesta  alla  Regione
un'integrazione al finanziamento,  il  pagamento  e'  subordinato  al
provvedimento regionale di concessione. 
  2. Tutti i pagamenti effettuati in assenza del parere o della presa
d'atto della S.T.D. sul Q.T.E. che ne attesta la spesa, sono eseguiti
sotto la  piena  responsabilita'  dell'ente  attuatore.  In  caso  di
mancata approvazione o presa d'atto del Q.T.E. da parte della S.T.D.,
l'ente attuatore dovra' assumere a carico  del  proprio  bilancio  le
somme anticipate. 
  3. Per gli interventi per i quali e' prevista la  compilazione  del
modello di cui all'art. 3, comma  7,  i  pagamenti  sono  subordinati
all'approvazione da parte dell'ente attuatore del modello medesimo. 
  4. I pagamenti relativi ai  contributi  e  rimborsi  spese  di  cui
all'art. 6, comma 2, avvengono con la seguente cadenza: 
    a) a seguito del parere o  della  presa  d'atto  da  parte  della
S.T.D.  sul  Q.T.E.  di  progetto  del  programma  d'intervento,   e'
corrisposto il 40  per  cento  delle  competenze  spettanti  all'ente
attuatore e l'intero ammontare del contributo per l'A.T.C. competente
per territorio previsto dall'art. 6, comma 2, lettera a); 
    b) ad avanzamento dei  lavori  non  inferiore  al  50  per  cento
effettivo e' corrisposto un ulteriore 50 per cento  delle  competenze
spettanti all'ente attuatore; 
    c) a seguito della  presa  d'atto  della  S.T.D.  sul  Q.T.E.  di
collaudo o di  regolare  esecuzione  dei  lavori  e'  corrisposto  il
restante 10 per cento delle competenze spettanti all'ente attuatore.