Art. 11 Procedure per i pagamenti 1. L'ente attuatore puo' procedere ai pagamenti successivamente al rilascio del parere favorevole o della presa d'atto del Q.T.E. da parte della S.T.D. Nel caso in cui sia richiesta alla Regione un'integrazione al finanziamento, il pagamento e' subordinato al provvedimento regionale di concessione. 2. Tutti i pagamenti effettuati in assenza del parere o della presa d'atto della S.T.D. sul Q.T.E. che ne attesta la spesa, sono eseguiti sotto la piena responsabilita' dell'ente attuatore. In caso di mancata approvazione o presa d'atto del Q.T.E. da parte della S.T.D., l'ente attuatore dovra' assumere a carico del proprio bilancio le somme anticipate. 3. Per gli interventi per i quali e' prevista la compilazione del modello di cui all'art. 3, comma 7, i pagamenti sono subordinati all'approvazione da parte dell'ente attuatore del modello medesimo. 4. I pagamenti relativi ai contributi e rimborsi spese di cui all'art. 6, comma 2, avvengono con la seguente cadenza: a) a seguito del parere o della presa d'atto da parte della S.T.D. sul Q.T.E. di progetto del programma d'intervento, e' corrisposto il 40 per cento delle competenze spettanti all'ente attuatore e l'intero ammontare del contributo per l'A.T.C. competente per territorio previsto dall'art. 6, comma 2, lettera a); b) ad avanzamento dei lavori non inferiore al 50 per cento effettivo e' corrisposto un ulteriore 50 per cento delle competenze spettanti all'ente attuatore; c) a seguito della presa d'atto della S.T.D. sul Q.T.E. di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori e' corrisposto il restante 10 per cento delle competenze spettanti all'ente attuatore.