Art. 14 
 
        Utilizzo dei fondi accantonati a favore delle A.T.C. 
 
  1. I fondi accantonati a favore delle  A.T.C.  per  gli  interventi
finanziati ai sensi della legge 5 agosto  1978,  n.  457  (Norme  per
l'edilizia residenziale) e non ancora ultimati sono destinati: 
    a) alle necessita' di integrazione finanziaria  degli  interventi
finanziati con il piano decennale e con il VI biennio  e  VI  biennio
integrativo, tramite i fondi  accantonati  con  la  deliberazione  di
Giunta regionale 2 marzo 1992, n. 63-13141. Il fondo e'  incrementato
dalle economie derivanti dalla chiusura dei  conti  degli  interventi
relativi ai medesimi bienni finanziari; 
    b) alle necessita' di integrazione finanziaria  degli  interventi
finanziati con il VII progetto biennale, tramite i fondi  accantonati
con la deliberazione di Giunta  regionale  22  giugno  1992,  n.  51-
16159. Il  fondo  e'  incrementato  dalle  economie  derivanti  dalla
chiusura dei conti degli  interventi  relativi  al  medesimo  biennio
finanziario. 
  2. L'utilizzo dei fondi accantonati per gli interventi  di  cui  al
comma 1 e' subordinato  all'approvazione  da  parte  dell'A.T.C.  del
Q.T.E. che ne attesta la spesa e all'acquisizione  del  parere  della
S.T.D. 
  3. La Giunta regionale, su richiesta del C.d.A.  dell'A.T.C.,  puo'
autorizzare l'utilizzo dei fondi accantonati  a  favore  dell'agenzia
per attuare  nuovi  interventi,  a  condizione  che  l'entita'  delle
risorse per cui se ne richiede l'utilizzo sia eccedente il fabbisogno
finanziario  dei   programmi   ancora   in   corso,   attestato   nel
provvedimento di richiesta. Le diverse fasi di attuazione  del  nuovo
intervento sono sottoposte all'acquisizione del parere o della  presa
d'atto della S.T.D.