Art. 14 Utilizzo dei fondi accantonati a favore delle A.T.C. 1. I fondi accantonati a favore delle A.T.C. per gli interventi finanziati ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale) e non ancora ultimati sono destinati: a) alle necessita' di integrazione finanziaria degli interventi finanziati con il piano decennale e con il VI biennio e VI biennio integrativo, tramite i fondi accantonati con la deliberazione di Giunta regionale 2 marzo 1992, n. 63-13141. Il fondo e' incrementato dalle economie derivanti dalla chiusura dei conti degli interventi relativi ai medesimi bienni finanziari; b) alle necessita' di integrazione finanziaria degli interventi finanziati con il VII progetto biennale, tramite i fondi accantonati con la deliberazione di Giunta regionale 22 giugno 1992, n. 51- 16159. Il fondo e' incrementato dalle economie derivanti dalla chiusura dei conti degli interventi relativi al medesimo biennio finanziario. 2. L'utilizzo dei fondi accantonati per gli interventi di cui al comma 1 e' subordinato all'approvazione da parte dell'A.T.C. del Q.T.E. che ne attesta la spesa e all'acquisizione del parere della S.T.D. 3. La Giunta regionale, su richiesta del C.d.A. dell'A.T.C., puo' autorizzare l'utilizzo dei fondi accantonati a favore dell'agenzia per attuare nuovi interventi, a condizione che l'entita' delle risorse per cui se ne richiede l'utilizzo sia eccedente il fabbisogno finanziario dei programmi ancora in corso, attestato nel provvedimento di richiesta. Le diverse fasi di attuazione del nuovo intervento sono sottoposte all'acquisizione del parere o della presa d'atto della S.T.D.