Art. 17 
 
          Aggiornamento dati archivio informatico regionale 
 
  1. Ai fini dell'aggiornamento del sistema informativo  regionale  e
dello svolgimento dell'attivita'  di  monitoraggio,  i  comuni  e  le
A.T.C. sono tenuti a trasmettere e a revisionare i dati dei programmi
d'intervento secondo le indicazioni fornite dalla direzione regionale
competente.