Art. 17 Aggiornamento dati archivio informatico regionale 1. Ai fini dell'aggiornamento del sistema informativo regionale e dello svolgimento dell'attivita' di monitoraggio, i comuni e le A.T.C. sono tenuti a trasmettere e a revisionare i dati dei programmi d'intervento secondo le indicazioni fornite dalla direzione regionale competente.