Art. 2 
 
       Delega dei comuni all'Agenzia territoriale per la casa 
 
  1. I comuni beneficiari di  finanziamenti,  qualora  non  intendano
attuare direttamente il  programma  d'intervento  possono,  ai  sensi
degli articoli 28 e 29 della  legge  regionale  n.  3/2010,  delegare
l'attuazione alle Agenzie territoriali per la casa (A.T.C.)  mediante
apposita convenzione tra gli enti  interessati.  Con  la  convenzione
medesima  puo'  essere  delegata   all'A.T.C.   anche   la   gestione
finanziaria dell' intervento.