Art. 2 Delega dei comuni all'Agenzia territoriale per la casa 1. I comuni beneficiari di finanziamenti, qualora non intendano attuare direttamente il programma d'intervento possono, ai sensi degli articoli 28 e 29 della legge regionale n. 3/2010, delegare l'attuazione alle Agenzie territoriali per la casa (A.T.C.) mediante apposita convenzione tra gli enti interessati. Con la convenzione medesima puo' essere delegata all'A.T.C. anche la gestione finanziaria dell' intervento.