Art. 20 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Con l'entrata in vigore del presente  regolamento,  fatto  salvo
quanto stabilito dall'art. 19, sono abrogati: 
    a) regolamento regionale n. 1/1988; 
    b) regolamento regionale n. 4/1989; 
    c) regolamento regionale n. 5/1992; 
    d) regolamento regionale n. 2/1995; 
    e) regolamento regionale n. 2/R/2000. 
  Il presente regolamento sara' pubblicato nel  Bollettino  ufficiale
della Regione. E' fatto obbligo a chiunque  spetti  di  osservarlo  e
farlo osservare. 
    Torino, 21 febbraio 2013 
 
                                COTA