Art. 20 Abrogazioni 1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 19, sono abrogati: a) regolamento regionale n. 1/1988; b) regolamento regionale n. 4/1989; c) regolamento regionale n. 5/1992; d) regolamento regionale n. 2/1995; e) regolamento regionale n. 2/R/2000. Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Torino, 21 febbraio 2013 COTA