Art. 3 
 
               Approvazione dei programmi d'intervento 
 
  1. I programmi d'intervento di edilizia sociale sono approvati  dai
comuni e dalle A.T.C. 
  2. Il comune o l'A.T.C. provvede a  compiere  tutte  le  operazioni
tecnico-amministrative e legali occorrenti alla  realizzazione  degli
interventi di edilizia sovvenzionata, nel rispetto delle modalita'  e
dei tempi previsti  dalle  leggi  e  dalle  disposizioni  vigenti  in
materia di edilizia  residenziale  pubblica  e  di  lavori  pubblici,
assumendone  piena  ed  incondizionata  responsabilita'   in   ordine
all'operato. 
  3. Qualora l'intervento comporti il superamento  dei  massimali  di
costo e la conseguente  necessita'  di  un'integrazione  finanziaria,
l'ente attuatore delibera  la  richiesta  alla  Giunta  regionale  di
autorizzazione al superamento dei massimali di costo e di concessione
dell'integrazione  finanziaria   al   programma.   Il   provvedimento
dell'ente attuatore  deve  puntualmente  esporre  le  motivazioni  in
ordine agli specifici elementi che  ne  determinano  l'insorgenza  in
relazione all'attuazione del P.I. 
  4. Qualora invece  l'intervento  comporti  la  sola  autorizzazione
regionale  alla  deroga  ai  massimali  di  costo  ovvero   la   sola
concessione di un'integrazione  finanziaria,  l'ente  attuatore,  con
provvedimento  dirigenziale,   formula   richiesta   alla   direzione
regionale  competente.  Il  provvedimento  dell'ente  attuatore  deve
puntualmente esporre le motivazioni in ordine agli specifici elementi
che ne determinano l'insorgenza in relazione all'attuazione del P.I. 
  5. Ai fini dell'assunzione dei provvedimenti di cui ai commi 3 e 4,
e' acquisito il parere rilasciato dalle Strutture tecniche decentrate
(S.T.D.) di cui all'art. 4. 
  6. L'ente attuatore redige e  approva  per  ogni  P.I.  il  «Quadro
tecnico economico» (Q.T.E.) che riassume i dati tecnici ed  economici
dell'intervento e ne  attesta  la  spesa.  Il  Q.T.E.  e'  sottoposto
all'esame della S.T.D. di cui all'art. 4. 
  7. Per  determinati  programmi  d'intervento,  previsti  dai  bandi
regionali  o  dai  provvedimenti  attuativi  dei   medesimi,   l'ente
attuatore redige e approva un  «Modello»  semplificato  che  riassume
sommariamente i  dati  tecnici  ed  economici  dell'intervento  e  ne
attesta la spesa. Il «Modello»  non  e'  sottoposto  all'esame  della
struttura tecnica decentrata di cui all'art. 4.