Art. 3 Approvazione dei programmi d'intervento 1. I programmi d'intervento di edilizia sociale sono approvati dai comuni e dalle A.T.C. 2. Il comune o l'A.T.C. provvede a compiere tutte le operazioni tecnico-amministrative e legali occorrenti alla realizzazione degli interventi di edilizia sovvenzionata, nel rispetto delle modalita' e dei tempi previsti dalle leggi e dalle disposizioni vigenti in materia di edilizia residenziale pubblica e di lavori pubblici, assumendone piena ed incondizionata responsabilita' in ordine all'operato. 3. Qualora l'intervento comporti il superamento dei massimali di costo e la conseguente necessita' di un'integrazione finanziaria, l'ente attuatore delibera la richiesta alla Giunta regionale di autorizzazione al superamento dei massimali di costo e di concessione dell'integrazione finanziaria al programma. Il provvedimento dell'ente attuatore deve puntualmente esporre le motivazioni in ordine agli specifici elementi che ne determinano l'insorgenza in relazione all'attuazione del P.I. 4. Qualora invece l'intervento comporti la sola autorizzazione regionale alla deroga ai massimali di costo ovvero la sola concessione di un'integrazione finanziaria, l'ente attuatore, con provvedimento dirigenziale, formula richiesta alla direzione regionale competente. Il provvedimento dell'ente attuatore deve puntualmente esporre le motivazioni in ordine agli specifici elementi che ne determinano l'insorgenza in relazione all'attuazione del P.I. 5. Ai fini dell'assunzione dei provvedimenti di cui ai commi 3 e 4, e' acquisito il parere rilasciato dalle Strutture tecniche decentrate (S.T.D.) di cui all'art. 4. 6. L'ente attuatore redige e approva per ogni P.I. il «Quadro tecnico economico» (Q.T.E.) che riassume i dati tecnici ed economici dell'intervento e ne attesta la spesa. Il Q.T.E. e' sottoposto all'esame della S.T.D. di cui all'art. 4. 7. Per determinati programmi d'intervento, previsti dai bandi regionali o dai provvedimenti attuativi dei medesimi, l'ente attuatore redige e approva un «Modello» semplificato che riassume sommariamente i dati tecnici ed economici dell'intervento e ne attesta la spesa. Il «Modello» non e' sottoposto all'esame della struttura tecnica decentrata di cui all'art. 4.