Art. 4 
 
                    Strutture tecniche decentrate 
 
  1. La  Regione,  in  considerazione  delle  funzioni  di  vigilanza
spettanti ai sensi dell'art. 89 della legge regionale 26 aprile 2000,
n. 44 (di attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  112)
come modificata ed integrata dall' art. 9 della  legge  regionale  15
marzo 2001, n. 5 (Modificazioni ed integrazioni alla legge  regionale
26 aprile 2000, n. 44), ai fini dell'attuazione dell'art.  39,  comma
1, della legge regionale  n.  3/2010  e  dell'esercizio  dei  compiti
previsti dall'art. 40 della richiamata legge regionale n. 3/2010,  si
avvale delle S.T.D. operanti presso le A.T.C. 
  2. Le S.T.D. esplicano  attivita'  istruttorie  inerenti  gli  atti
tecnici, amministrativi ed economici predisposti dai comuni  e  dalle
A.T.C. per i programmi d'intervento. 
  3. Le S.T.D. operanti presso le A.T.C. sono composte da: 
    a) il direttore generale della  A.T.C.  o  un  suo  delegato  con
funzioni di presidente; 
    b)  un  funzionario  dell'A.T.C.  o,  in  caso   di   assenza   o
impedimento, un suo delegato; 
    c) un  funzionario  regionale  esperto  in  materia  di  edilizia
sociale in qualita' di membro effettivo ed uno in qualita' di  membro
supplente. 
  4. Le S.T.D. nella composizione di cui al comma 3  sono  integrate,
di volta in volta, dal responsabile unico del procedimento del comune
ente attuatore dell'intervento. 
  5. La direzione regionale competente,  con  proprio  provvedimento,
provvede all'individuazione  dei  funzionari  regionali  effettivi  e
supplenti all'interno delle S.T.D. La partecipazione alla S.T.D.  del
funzionario regionale rientra nei compiti  d'ufficio  ed  avviene  in
orario di servizio. 
  6. La S.T.D. e'  costituita  con  provvedimento  dell'A.T.C.  entro
quindici giorni dalla data di comunicazione  dell'individuazione  del
componente di cui al comma 3, lettera c) ed e' integrata, di volta in
volta, con il componente di cui al comma 4. 
  7.  Per  la  validita'  degli  atti   assunti   dalla   S.T.D.   e'
obbligatoria, per i programmi  d'intervento  attuati  dall'A.T.C.  la
presenza dei componenti di cui al comma 3, lettere a), b) e c) e  per
i programmi d'intervento attuati dai comuni anche del  componente  di
cui al comma 4. In caso di  parita'  di  voti  prevale  il  voto  del
presidente. 
  8. La S.T.D.  resta  in  carica  per  la  durata  del  mandato  del
consiglio di amministrazione (C.d.A.) dell'A.T.C. e fino  al  rinnovo
del nuovo consiglio ed i suoi componenti possono essere confermati. 
  9. Ai componenti della S.T.D. non e'  riconosciuto  alcun  compenso
per la partecipazione  alle  sedute  che  avviene  nello  svolgimento
dell'orario di servizio. 
  10. Dalla data di entrata in vigore del  presente  regolamento  gli
interventi non esaminati ai sensi dell'art. 54, comma 8, della  legge
regionale n. 3/2010  dalle  commissioni  tecnico-consultive  operanti
presso le A.T.C., ovvero per i quali non e' stato approvato il quadro
economico di chiusura conti, sono posti all'esame delle S.T.D.