Art. 4 Strutture tecniche decentrate 1. La Regione, in considerazione delle funzioni di vigilanza spettanti ai sensi dell'art. 89 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (di attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112) come modificata ed integrata dall' art. 9 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 5 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44), ai fini dell'attuazione dell'art. 39, comma 1, della legge regionale n. 3/2010 e dell'esercizio dei compiti previsti dall'art. 40 della richiamata legge regionale n. 3/2010, si avvale delle S.T.D. operanti presso le A.T.C. 2. Le S.T.D. esplicano attivita' istruttorie inerenti gli atti tecnici, amministrativi ed economici predisposti dai comuni e dalle A.T.C. per i programmi d'intervento. 3. Le S.T.D. operanti presso le A.T.C. sono composte da: a) il direttore generale della A.T.C. o un suo delegato con funzioni di presidente; b) un funzionario dell'A.T.C. o, in caso di assenza o impedimento, un suo delegato; c) un funzionario regionale esperto in materia di edilizia sociale in qualita' di membro effettivo ed uno in qualita' di membro supplente. 4. Le S.T.D. nella composizione di cui al comma 3 sono integrate, di volta in volta, dal responsabile unico del procedimento del comune ente attuatore dell'intervento. 5. La direzione regionale competente, con proprio provvedimento, provvede all'individuazione dei funzionari regionali effettivi e supplenti all'interno delle S.T.D. La partecipazione alla S.T.D. del funzionario regionale rientra nei compiti d'ufficio ed avviene in orario di servizio. 6. La S.T.D. e' costituita con provvedimento dell'A.T.C. entro quindici giorni dalla data di comunicazione dell'individuazione del componente di cui al comma 3, lettera c) ed e' integrata, di volta in volta, con il componente di cui al comma 4. 7. Per la validita' degli atti assunti dalla S.T.D. e' obbligatoria, per i programmi d'intervento attuati dall'A.T.C. la presenza dei componenti di cui al comma 3, lettere a), b) e c) e per i programmi d'intervento attuati dai comuni anche del componente di cui al comma 4. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente. 8. La S.T.D. resta in carica per la durata del mandato del consiglio di amministrazione (C.d.A.) dell'A.T.C. e fino al rinnovo del nuovo consiglio ed i suoi componenti possono essere confermati. 9. Ai componenti della S.T.D. non e' riconosciuto alcun compenso per la partecipazione alle sedute che avviene nello svolgimento dell'orario di servizio. 10. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento gli interventi non esaminati ai sensi dell'art. 54, comma 8, della legge regionale n. 3/2010 dalle commissioni tecnico-consultive operanti presso le A.T.C., ovvero per i quali non e' stato approvato il quadro economico di chiusura conti, sono posti all'esame delle S.T.D.