Art. 5 Competenze delle strutture tecniche decentrate 1. I comuni e le A.T.C. trasmettono alla S.T.D. di competenza la documentazione attinente le diverse fasi di attuazione del programma d'intervento. 2. La S.T.D. esprime un parere o una presa d'atto, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione. Tale termine puo' essere interrotto al fine di consentire all'ente attuatore di integrare gli atti trasmessi. La S.T.D. esprime il parere conclusivo o una presa d'atto entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione integrativa e nei successivi venti giorni trasmette le proprie determinazioni all'ente attuatore e alla direzione regionale competente. 3. La S.T.D. esprime parere obbligatorio e vincolante relativamente a: a) atti teenico-progettuali ed economici predisposti dal comune, rispetto dei massimali di costo ammissibili e relativo Q.T.E.; b) congruita' economica dell'intervento con riferimento alla richiesta di autorizzazione al superamento dei massimali di costo e relativo Q.T.E.; c) varianti in corso d'esecuzione che comportano un incremento dell'ammontare del contratto di appalto o lavori extracontrattuali e relativo Q.T.E.; d) atti tecnici e amministrativi conseguenti la risoluzione del contratto di appalto e l'affidamento del completamento dei lavori e relativi Q.T.E.; e) risultanze di accordi bonari, arbitrati, riserve e vertenze legali che determinano un incremento dei costi e relativo Q.T.E.; f) richiesta di integrazione finanziaria e relativo Q.T.E. 4. La S.T.D. esprime una presa d'atto relativamente a: a) atti tecnico-progettuali ed economici predisposti dall'A.T.C., rispetto dei massimali di costo ammissibili e relativo Q.T.E.; b) Q.T.E. di aggiudicazione dei lavori; c) varianti in corso d'esecuzione che non comportano un incremento dell'ammontare del contratto di appalto ed eventuale Q.T.E.; d) certificato di collaudo o di regolare esecuzione e relativo Q.T.E. del programma d'intervento, nel rispetto del finanziamento concesso e dei massimali di costo autorizzati; e) Q.T.E. finale dei programmi d'intervento di cui al titolo IV. 5. Presso gli uffici della A.T.C. e' istituita la segreteria della S.T.D., che procede all'istruttoria della documentazione. A conclusione dell'attivita' la segreteria, sulla base delle casistiche di cui ai precedenti commi 3 e 4, provvede a porre all'ordine del giorno la pratica per l'esame della S.T.D. 6. Ai fini dell'autorizzazione regionale al superamento dei massimali di costo, nonche' alla concessione dell'integrazione finanziaria, e' necessario acquisire il parere favorevole della S.T.D. territorialmente competente. Il parere favorevole della S.T.D., pur in presenza del rispetto da parte dell'ente attuatore sia dei massimali di costo autorizzati, sia del finanziamento concesso, e' sempre necessario per le fattispecie di cui al comma 3. Nel caso in cui non sia rilasciato dalla S.T.D. il parere favorevole, devono essere motivati gli elementi ostativi che non ne hanno consentito il rilascio. 7. Per i casi in cui e' invece prevista l'espressione della presa d'atto da parte della S.T.D. territorialmente competente, qualora cio' non avvenga devono essere motivati gli elementi ostativi che non ne hanno consentito l'espressione. 8. Qualora, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, vi siano ancora pendenti situazioni relative a programmi d'intervento con pareri sospensivi o negativi espressi dalla commissione tecnica-consultiva, la S.T.D. prosegue nell'esame del programma esprimendo un parere di competenza. 9. Gli atti relativi ai pareri e alle prese d'atto espressi dalla S.T.D. possono essere trasmessi alla Direzione regionale competente anche per posta elettronica certificata.