Art. 5 
 
           Competenze delle strutture tecniche decentrate 
 
  1. I comuni e le A.T.C. trasmettono alla S.T.D.  di  competenza  la
documentazione attinente le diverse fasi di attuazione del  programma
d'intervento. 
  2. La S.T.D. esprime un parere o una  presa  d'atto,  entro  trenta
giorni dalla data di ricevimento della documentazione.  Tale  termine
puo' essere interrotto al fine di consentire  all'ente  attuatore  di
integrare gli atti trasmessi. La S.T.D. esprime il parere  conclusivo
o  una  presa  d'atto  entro  trenta  giorni  dal  ricevimento  della
documentazione integrativa e nei successivi venti giorni trasmette le
proprie determinazioni all'ente attuatore e alla direzione  regionale
competente. 
  3. La S.T.D. esprime parere obbligatorio e vincolante relativamente
a: 
    a) atti teenico-progettuali ed economici predisposti dal  comune,
rispetto dei massimali di costo ammissibili e relativo Q.T.E.; 
    b) congruita'  economica  dell'intervento  con  riferimento  alla
richiesta di autorizzazione al superamento dei massimali di  costo  e
relativo Q.T.E.; 
    c) varianti in corso d'esecuzione che  comportano  un  incremento
dell'ammontare del contratto di appalto o lavori extracontrattuali  e
relativo Q.T.E.; 
    d) atti tecnici e amministrativi conseguenti la  risoluzione  del
contratto di appalto e l'affidamento del completamento dei  lavori  e
relativi Q.T.E.; 
    e) risultanze di accordi bonari, arbitrati,  riserve  e  vertenze
legali che determinano un incremento dei costi e relativo Q.T.E.; 
    f) richiesta di integrazione finanziaria e relativo Q.T.E. 
  4. La S.T.D. esprime una presa d'atto relativamente a: 
    a) atti tecnico-progettuali ed economici predisposti dall'A.T.C.,
rispetto dei massimali di costo ammissibili e relativo Q.T.E.; 
    b) Q.T.E. di aggiudicazione dei lavori; 
    c)  varianti  in  corso  d'esecuzione  che  non   comportano   un
incremento dell'ammontare  del  contratto  di  appalto  ed  eventuale
Q.T.E.; 
    d) certificato di collaudo o di regolare  esecuzione  e  relativo
Q.T.E. del programma d'intervento,  nel  rispetto  del  finanziamento
concesso e dei massimali di costo autorizzati; 
    e) Q.T.E. finale dei programmi d'intervento di cui al titolo IV. 
  5. Presso gli uffici della A.T.C. e' istituita la segreteria  della
S.T.D.,  che  procede   all'istruttoria   della   documentazione.   A
conclusione dell'attivita' la segreteria, sulla base delle casistiche
di cui ai precedenti commi 3 e 4, provvede  a  porre  all'ordine  del
giorno la pratica per l'esame della S.T.D. 
  6.  Ai  fini  dell'autorizzazione  regionale  al  superamento   dei
massimali  di  costo,  nonche'  alla  concessione   dell'integrazione
finanziaria, e'  necessario  acquisire  il  parere  favorevole  della
S.T.D.  territorialmente  competente.  Il  parere  favorevole   della
S.T.D., pur in presenza del rispetto da parte dell'ente attuatore sia
dei massimali di costo autorizzati, sia del  finanziamento  concesso,
e' sempre necessario per le fattispecie di cui al comma 3.  Nel  caso
in cui non sia rilasciato dalla S.T.D. il parere  favorevole,  devono
essere motivati gli elementi ostativi che non ne hanno consentito  il
rilascio. 
  7. Per i casi in cui e' invece prevista l'espressione  della  presa
d'atto da parte della  S.T.D.  territorialmente  competente,  qualora
cio' non avvenga devono essere motivati gli elementi ostativi che non
ne hanno consentito l'espressione. 
  8.  Qualora,  alla  data  di  entrata  in   vigore   del   presente
regolamento, vi siano ancora pendenti situazioni relative a programmi
d'intervento  con  pareri  sospensivi  o  negativi   espressi   dalla
commissione tecnica-consultiva, la  S.T.D.  prosegue  nell'esame  del
programma esprimendo un parere di competenza. 
  9. Gli atti relativi ai pareri e alle prese d'atto  espressi  dalla
S.T.D. possono essere trasmessi alla Direzione  regionale  competente
anche per posta elettronica certificata.