Art. 6 
 
      Contributi e rimborsi spese per i programmi d'intervento 
 
  1. Ai  comuni  e  alle  A.T.C.  sono  riconosciuti,  a  carico  del
finanziamento concesso, gli oneri derivanti dalle  spese  tecniche  e
generali per l'attuazione del programma d'intervento. 
  2. Per le  spese  tecniche  e  generali,  calcolate  sul  costo  di
realizzazione tecnica definito ai sensi del  decreto  ministeriale  5
agosto 1994 (Determinazione dei  limiti  massimi  di  costo  per  gli
interventi di  edilizia  residenziale  sovvenzionata  e  di  edilizia
residenziale  agevolata),   relative   agli   interventi   di   nuova
costruzione, recupero e manutenzione straordinaria, sono riconosciute
le seguenti aliquote percentuali: 
    a) alla A.T.C. competente per territorio un'aliquota  del  3  per
cento, per le attivita' connesse all'espletamento delle  funzioni  di
tesoreria dei fondi relativi all'accordo di programma del  19  aprile
2001, al funzionamento della  commissione  preposta  alla  formazione
delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi e  all'istruttoria
delle  pratiche  poste  all'esame  della  S.T.D.  Qualora  non  siano
espletate  dalla  A.T.C.  le  funzioni  di  tesoreria  nel  caso   di
finanziamenti  erogati  tramite  il  bilancio  regionale   l'aliquota
riconosciuta e' pari al 2,50 per cento; 
    b) alla  stazione  appaltante,  per  le  spese  di  progettazione
dell'opera,  gestione  dell'appalto,  direzione  lavori,   sicurezza,
collaudo e verifiche tecniche in caso di: 
      b1) nuove costruzioni e recupero, un'aliquota  massima  del  19
per  cento  per  lavori  di  importo  inferiore  o  uguale   a   euro
1.000.000,00; un'aliquota massima del 16  per  cento  per  lavori  di
importo superiore; 
      b2) manutenzione straordinaria, un'aliquota massima del 19  per
cento per lavori di importo inferiori o  uguale  a  euro  500.000,00;
un'aliquota massima del 16 per cento per lavori di importo superiore; 
    c) alla A.T.C.  competente  per  territorio,  per  l'espletamento
delle funzioni di tesoreria dei finanziamenti per gli interventi  non
residenziali ma strettamente attinenti agli insediamenti di  edilizia
sovvenzionata, un'aliquota pari allo 0,30 per cento dell'importo  dei
lavori. 
  3. Le spese tecniche riconosciute  alla  stazione  appaltante  sono
calcolate una sola volta con riferimento all'importo  risultante  dal
Q.T.E. di progetto e rimangono  invariate  con  la  compilazione  dei
quadri economici successivi. 
  4. Nel caso di  risoluzione  del  contratto  di  appalto  le  spese
tecniche  del   programma   d'intervento   sono   rideterminate   con
riferimento all'importo dei lavori indicato nel quadro  economico  di
rendicontazione dello stato di fatto e con applicazione dell'aliquota
ammissibile per tipologia ed entita' dei lavori di cui al comma 2. Le
spese tecniche relative al completamento dei lavori sono  determinate
secondo quanto stabilito dal comma 2 e  rimangono  invariate  con  la
compilazione dei quadri economici successivi. In  tale  caso  non  e'
piu' riconoscibile alla A.T.C. l'aliquota di cui al comma 2,  lettera
a), qualora computata interamente nel quadro economico del  contratto
originario. 
  5. Per le nuove costruzioni, in aggiunta agli oneri  per  le  spese
tecniche, sono finanziabili le spese per le prospezioni geognostiche,
geologiche-geotecniche   nonche'   le    spese    per    i    rilievi
plano-altimetrici fino ad un massimo del 1 per  cento  del  costo  di
realizzazione tecnica. Per gli interventi di recupero del  patrimonio
edilizio  esistente,  sono  finanziabili  le  spese  per  rilievi  ed
indagini preliminari e per lo scavo archeologico fino ad  un  massimo
del 1 per cento del  costo  di  realizzazione  tecnica  del  recupero
primario. Tutte le spese sostenute dall'ente attuatore devono  essere
attestate nel  quadro  economico  dell'intervento  sulla  base  della
documentazione analitica delle prove effettuate e dei relativi  costi
e nel rispetto dei limiti di finanziamento ammissibili. 
  6. Per gli interventi attuati dai comuni sono finanziabili le opere
di urbanizzazione primaria strettamente attinenti alla  funzionalita'
dell'intervento di edilizia sovvenzionata  ed  il  cui  costo  e'  da
attestare nel quadro economico con le  necessarie  certificazioni  da
parte dell'ente attuatore. 
  7. Alla  voce  «Condizioni  aggiuntive»  del  Q.T.E.  e'  possibile
imputare eventuali  oneri  conseguenti  alle  risultanze  di  accordi
bonari,  arbitrati  e  riserve  sostenuti  dall'ente  attuatore,   da
attestare  con  la  relativa  documentazione.  E'  inoltre  possibile
imputare  eventuali  oneri  conseguenti  a  vertenze   tecnico-legali
sostenuti   dall'ente    attuatore    e    connesse    all'attuazione
dell'intervento, da attestare con le necessarie certificazioni.