Art. 6 Contributi e rimborsi spese per i programmi d'intervento 1. Ai comuni e alle A.T.C. sono riconosciuti, a carico del finanziamento concesso, gli oneri derivanti dalle spese tecniche e generali per l'attuazione del programma d'intervento. 2. Per le spese tecniche e generali, calcolate sul costo di realizzazione tecnica definito ai sensi del decreto ministeriale 5 agosto 1994 (Determinazione dei limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e di edilizia residenziale agevolata), relative agli interventi di nuova costruzione, recupero e manutenzione straordinaria, sono riconosciute le seguenti aliquote percentuali: a) alla A.T.C. competente per territorio un'aliquota del 3 per cento, per le attivita' connesse all'espletamento delle funzioni di tesoreria dei fondi relativi all'accordo di programma del 19 aprile 2001, al funzionamento della commissione preposta alla formazione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi e all'istruttoria delle pratiche poste all'esame della S.T.D. Qualora non siano espletate dalla A.T.C. le funzioni di tesoreria nel caso di finanziamenti erogati tramite il bilancio regionale l'aliquota riconosciuta e' pari al 2,50 per cento; b) alla stazione appaltante, per le spese di progettazione dell'opera, gestione dell'appalto, direzione lavori, sicurezza, collaudo e verifiche tecniche in caso di: b1) nuove costruzioni e recupero, un'aliquota massima del 19 per cento per lavori di importo inferiore o uguale a euro 1.000.000,00; un'aliquota massima del 16 per cento per lavori di importo superiore; b2) manutenzione straordinaria, un'aliquota massima del 19 per cento per lavori di importo inferiori o uguale a euro 500.000,00; un'aliquota massima del 16 per cento per lavori di importo superiore; c) alla A.T.C. competente per territorio, per l'espletamento delle funzioni di tesoreria dei finanziamenti per gli interventi non residenziali ma strettamente attinenti agli insediamenti di edilizia sovvenzionata, un'aliquota pari allo 0,30 per cento dell'importo dei lavori. 3. Le spese tecniche riconosciute alla stazione appaltante sono calcolate una sola volta con riferimento all'importo risultante dal Q.T.E. di progetto e rimangono invariate con la compilazione dei quadri economici successivi. 4. Nel caso di risoluzione del contratto di appalto le spese tecniche del programma d'intervento sono rideterminate con riferimento all'importo dei lavori indicato nel quadro economico di rendicontazione dello stato di fatto e con applicazione dell'aliquota ammissibile per tipologia ed entita' dei lavori di cui al comma 2. Le spese tecniche relative al completamento dei lavori sono determinate secondo quanto stabilito dal comma 2 e rimangono invariate con la compilazione dei quadri economici successivi. In tale caso non e' piu' riconoscibile alla A.T.C. l'aliquota di cui al comma 2, lettera a), qualora computata interamente nel quadro economico del contratto originario. 5. Per le nuove costruzioni, in aggiunta agli oneri per le spese tecniche, sono finanziabili le spese per le prospezioni geognostiche, geologiche-geotecniche nonche' le spese per i rilievi plano-altimetrici fino ad un massimo del 1 per cento del costo di realizzazione tecnica. Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, sono finanziabili le spese per rilievi ed indagini preliminari e per lo scavo archeologico fino ad un massimo del 1 per cento del costo di realizzazione tecnica del recupero primario. Tutte le spese sostenute dall'ente attuatore devono essere attestate nel quadro economico dell'intervento sulla base della documentazione analitica delle prove effettuate e dei relativi costi e nel rispetto dei limiti di finanziamento ammissibili. 6. Per gli interventi attuati dai comuni sono finanziabili le opere di urbanizzazione primaria strettamente attinenti alla funzionalita' dell'intervento di edilizia sovvenzionata ed il cui costo e' da attestare nel quadro economico con le necessarie certificazioni da parte dell'ente attuatore. 7. Alla voce «Condizioni aggiuntive» del Q.T.E. e' possibile imputare eventuali oneri conseguenti alle risultanze di accordi bonari, arbitrati e riserve sostenuti dall'ente attuatore, da attestare con la relativa documentazione. E' inoltre possibile imputare eventuali oneri conseguenti a vertenze tecnico-legali sostenuti dall'ente attuatore e connesse all'attuazione dell'intervento, da attestare con le necessarie certificazioni.