Art. 8 Pareri ed approvazioni preliminari all'appalto lavori l. A completamento della fase di progettazione l'ente attuatore acquisisce: a) il parere della soprintendenza qualora richiesto ai sensi del decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137); b) ogni altro parere previsto dalle vigenti normative statali, regionali o dal bando di finanziamento conseguente alle caratteristiche dell'area o dell'edificio oggetto di intervento; c) il parere o la presa d'atto della S.T.D.; d) il titolo abilitativo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) nel caso in cui l'ente attuatore sia l'A.T.C. 2. Il provvedimento con il quale l'ente attuatore approva con proprio atto il progetto e le modalita' di appalto dei lavori e' trasmesso alla direzione regionale competente. 3. L'ente attuatore, prima di procedere alla gara di appalto, e' tenuto a verificare la piena disponibilita' dell'area o dell'immobile oggetto di recupero che devono essere liberi da persone e cose.