Art. 8 
 
        Pareri ed approvazioni preliminari all'appalto lavori 
 
  l. A completamento della fase  di  progettazione  l'ente  attuatore
acquisisce: 
    a) il parere della soprintendenza qualora richiesto ai sensi  del
decreto legislativo del 22 gennaio  2004,  n.  42  (Codice  dei  beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio
2002, n. 137); 
    b) ogni altro parere previsto dalle  vigenti  normative  statali,
regionali   o   dal   bando   di   finanziamento   conseguente   alle
caratteristiche dell'area o dell'edificio oggetto di intervento; 
    c) il parere o la presa d'atto della S.T.D.; 
    d) il titolo abilitativo ai  sensi  del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380   (Testo   unico   delle
disposizioni legislative e regolamentari  in  materia  edilizia)  nel
caso in cui l'ente attuatore sia l'A.T.C. 
  2. Il provvedimento con  il  quale  l'ente  attuatore  approva  con
proprio atto il progetto e le modalita'  di  appalto  dei  lavori  e'
trasmesso alla direzione regionale competente. 
  3. L'ente attuatore, prima di procedere alla gara  di  appalto,  e'
tenuto a verificare la piena disponibilita' dell'area o dell'immobile
oggetto di recupero che devono essere liberi da persone e cose.