(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 1 del 9 gennaio 2013) LA GIUNTA REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Emana Visto l'art. 117, comma sesto, della Costituzione; Visto l'art. 42 dello Statuto; Vista la legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attivita' europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana in materia di interventi a favore dei toscani nel mondo); Visto il parere del Comitato tecnico di direzione (CTD) espresso nella seduta del 20 settembre 2012; Visto il parere della competente struttura di cui all'art. 16, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale toscana 15 novembre 2010, n. 2; Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale n. 862 del 1° ottobre 2012 di adozione dello schema di regolamento; Visto il parere favorevole della Quinta commissione consiliare espresso nella seduta del 31 ottobre 2012; Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 15 ottobre 2012, con raccomandazione di elevare a due unita' i membri del comitato direttivo dei Toscani nel mondo designati dal Consiglio delle autonomie locali, pur mantenendone inalterato il numero complessivo dei componenti; Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'art. 16, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale toscana 15 novembre 2010, n. 2; Vista la deliberazione della Giunta regionale 10 dicembre 2012, n. 1115; considerato quanto segue: 1. e' necessario, dando seguito alla scelta operata in sede di modifica della l.r. 26/2009, ridisciplinare la composizione del Comitato direttivo dei toscani nel mondo, sia sotto il profilo quantitativo, con una significativa riduzione del numero di componenti, sia sotto quello dei soggetti chiamati a esprimere i componenti del comitato stesso; 2. e' necessario altresi', nell'ambito di tale semplificazione, dettare criteri di eventuale selezione a fronte di un numero di designazioni superiore ai posti disponibili; 3. e' necessario identificare con precisione le aree geografiche cui corrispondono i coordinamenti territoriali, in sostituzione della dimensione continentale rivelatasi non pienamente adeguata; 4. ai fini dell'individuazione della temporanea permanenza all'estero come condizione per l'accesso ad alcuni interventi della l.r. 26/2009 e' opportuno fissare una soglia minima di permanenza, individuata in sei mesi; 5. in conformita' alla previsione dell'art. 15 della legge regionale 14 marzo 2012, n. 9 (Modifiche alla legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 "Disciplina delle attivita' europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana" in materia di interventi a favore dei toscani nel mondo), e' necessario prevedere l'efficacia differita di alcune disposizioni concernenti gli organismi gia' costituiti all'inizio della presente legislatura secondo le norme previgenti; 6. si ritiene di non accogliere la raccomandazione del Consiglio delle autonomie locali in considerazione del fatto che la rappresentanza degli enti locali e' gia' assicurata anche in tutte le sedi in cui si svolge la concertazione con l'insieme dei soggetti interessati alle attivita' internazionali svolte dalla Regione, a differenza di altri soggetti di cui e' pertanto opportuno garantire la rappresentanza in seno al comitato direttivo; Approva il presente regolamento: Art. 1 Modifiche al titolo del d.p.g.r. 19/R/2010 1. Nel titolo del decreto del Presidente della Giunta 25 febbraio 2010, n. 19/R (Regolamento di attuazione del titolo IV della legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 "Disciplina delle attivita' europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana" in materia di attivita' a favore dei toscani all'estero) le parole "in materia di attivita' a favore dei toscani all'estero" sono sostituite dalle seguenti: "relativo a interventi a favore dei toscani nel mondo".