Art. 10 Sostituzione dell'art. 7 del d.p.g.r. 19/R/2010 L'art. 7 del d.p.g.r. 19/R/2010 e' sostituito dal seguente: "Art. 7. (Disposizioni sui coordinamenti di area geografica dei giovani toscani nel mondo) (art. 39, l.r. 26/2009). - 1. Ciascun coordinamento di area geografica dei giovani elegge il proprio coordinatore. 2. Il limite di eta' per ricoprire l'incarico di coordinatore di area geografica dei giovani toscani nel mondo e' di trentadue anni. 3. I coordinamenti di area geografica dei giovani si riuniscono di norma contestualmente ai coordinamenti di area geografica di cui all'art. 6. 4. Ai coordinamenti continentali dei giovani toscani nel mondo si applicano le disposizioni dell'art. 6, commi da 3 a 7.".