Art. 10 
 
           Sostituzione dell'art. 7 del d.p.g.r. 19/R/2010 
 
  L'art. 7 del d.p.g.r. 19/R/2010 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 7. (Disposizioni sui coordinamenti  di  area  geografica  dei
giovani toscani nel mondo) (art. 39,  l.r.  26/2009).  -  1.  Ciascun
coordinamento di  area  geografica  dei  giovani  elegge  il  proprio
coordinatore. 
  2. Il limite di eta' per ricoprire l'incarico  di  coordinatore  di
area geografica dei giovani toscani nel mondo e' di trentadue anni. 
  3. I coordinamenti di area geografica dei giovani si riuniscono  di
norma contestualmente ai coordinamenti  di  area  geografica  di  cui
all'art. 6. 
  4. Ai coordinamenti continentali dei giovani toscani nel  mondo  si
applicano le disposizioni dell'art. 6, commi da 3 a 7.".