Art. 11 Inserimento dell'art. 7-bis nel d.p.g.r. 19/R/2010 1. Dopo l'art. 7 del d.p.g.r. 19/R/2010 e' inserito il seguente: "Art. 7-bis. (Temporanea permanenza all'estero) (art. 29, comma 2, l.r. 26/2009). - 1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29, comma 1, lettera g) della I.r. 26/2009 la temporanea residenza all'estero per motivi di studio o lavoro deve essere adeguatamente documentabile. Essa non puo' avere in nessun caso durata inferiore a sei mesi.".