Art. 11 
 
         Inserimento dell'art. 7-bis nel d.p.g.r. 19/R/2010 
 
  1. Dopo l'art. 7 del d.p.g.r. 19/R/2010 e' inserito il seguente: 
  "Art. 7-bis. (Temporanea permanenza all'estero) (art. 29, comma  2,
l.r. 26/2009). - 1. Ai sensi e per gli effetti di  cui  all'art.  29,
comma 1, lettera  g)  della  I.r.  26/2009  la  temporanea  residenza
all'estero per motivi di studio o lavoro  deve  essere  adeguatamente
documentabile. Essa non puo' avere in nessun caso durata inferiore  a
sei mesi.".