Art. 6 
 
           Sostituzione dell'art. 4 del d.p.g.r. 19/R/2010 
 
  1. L'art. 4 del d.p.g.r. 19/R/2010 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 4. (Disposizioni  sul  Comitato  direttivo  dei  toscani  nel
mondo) (art. 36, l.r. n. 26/2009). - 1. Del  Comitato  direttivo  dei
toscani nel mondo fanno parte i soggetti previsti dall'art. 36, comma
3, della l.r. 26/2009, di cui: 
    a) diciotto componenti residenti all'estero; 
    b) dodici componenti residenti in Toscana. 
  2. I componenti di cui al comma  1,  lettera  a)  sono  eletti  dai
coordinamenti per l'area geografica di rispettiva competenza  e  sono
cosi' suddivisi: 
    a) dieci coordinatori di area geografica; 
    b) otto rappresentanti di area geografica, di cui: 
      1. due per l'area Europa/Mediterraneo; 
      2. due per l'area Nord America; 
      3. due per l'area ispanofona del Sud America; 
      4. uno per l'area lusofona del Sud America; 
      5. uno per l'area Australia/Sudafrica/Asia. 
  3. I componenti di cui al comma 1, lettera b) sono cosi' suddivisi: 
    a) un componente designato dal Consiglio delle autonomie locali; 
    b) due componenti designati  d'intesa  dalle  associazioni  delle
categorie   economiche   maggiormente   rappresentative   a   livello
regionale; 
    c)  tre  componenti  designati  d'intesa   dalle   organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale,  e  dagli
istituti di patronato e assistenza sociale per  lavoratori  residenti
all'estero; 
    d) un componente designato dalla conferenza Regione-Universita'; 
    e)   quattro   componenti   designati   dalle   associazioni   di
volontariato con sede in  Toscana,  la  cui  attivita'  comprende  lo
sviluppo e il  mantenimento  di  legami  con  i  toscani  nel  mondo,
maggiormente rappresentative sulla base dei criteri di cui  al  comma
5; 
    f) un componente designato dalle organizzazioni del tempo  libero
aventi  almeno   una   sede   operativa   in   Toscana   maggiormente
rappresentative sulla base dei criteri di cui al comma 5. 
  4. Qualora i soggetti di cui al  comma  3,  lettere  b)  e  c)  non
raggiungano l'intesa, sono nominati i componenti la cui  designazione
sia sostenuta dal maggior numero di associazioni. 
  5. Ai fini della determinazione della  maggiore  rappresentativita'
per i soggetti di cui al comma 3, lettere e) ed f) si fa  riferimento
ai seguenti criteri: 
    a) numero delle sedi operanti nel territorio regionale; 
    b) numero dei soci sul territorio regionale; 
    c) numero delle eventuali sedi operanti all'estero; 
    d) anno di istituzione o fondazione; 
    e) anni di attivita' documentabile svolta in modo continuativo  a
favore delle comunita' dei toscani nel mondo. 
  6. Il comitato dura in carica  per  il  periodo  della  legislatura
regionale. 
  7. Il comitato si riunisce  di  norma  una  volta  all'anno  ed  e'
convocato in via telematica dal Presidente della Giunta  regionale  o
dall'assessore da lui delegato, che lo presiede.".