Art. 6 Sostituzione dell'art. 4 del d.p.g.r. 19/R/2010 1. L'art. 4 del d.p.g.r. 19/R/2010 e' sostituito dal seguente: "Art. 4. (Disposizioni sul Comitato direttivo dei toscani nel mondo) (art. 36, l.r. n. 26/2009). - 1. Del Comitato direttivo dei toscani nel mondo fanno parte i soggetti previsti dall'art. 36, comma 3, della l.r. 26/2009, di cui: a) diciotto componenti residenti all'estero; b) dodici componenti residenti in Toscana. 2. I componenti di cui al comma 1, lettera a) sono eletti dai coordinamenti per l'area geografica di rispettiva competenza e sono cosi' suddivisi: a) dieci coordinatori di area geografica; b) otto rappresentanti di area geografica, di cui: 1. due per l'area Europa/Mediterraneo; 2. due per l'area Nord America; 3. due per l'area ispanofona del Sud America; 4. uno per l'area lusofona del Sud America; 5. uno per l'area Australia/Sudafrica/Asia. 3. I componenti di cui al comma 1, lettera b) sono cosi' suddivisi: a) un componente designato dal Consiglio delle autonomie locali; b) due componenti designati d'intesa dalle associazioni delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello regionale; c) tre componenti designati d'intesa dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale, e dagli istituti di patronato e assistenza sociale per lavoratori residenti all'estero; d) un componente designato dalla conferenza Regione-Universita'; e) quattro componenti designati dalle associazioni di volontariato con sede in Toscana, la cui attivita' comprende lo sviluppo e il mantenimento di legami con i toscani nel mondo, maggiormente rappresentative sulla base dei criteri di cui al comma 5; f) un componente designato dalle organizzazioni del tempo libero aventi almeno una sede operativa in Toscana maggiormente rappresentative sulla base dei criteri di cui al comma 5. 4. Qualora i soggetti di cui al comma 3, lettere b) e c) non raggiungano l'intesa, sono nominati i componenti la cui designazione sia sostenuta dal maggior numero di associazioni. 5. Ai fini della determinazione della maggiore rappresentativita' per i soggetti di cui al comma 3, lettere e) ed f) si fa riferimento ai seguenti criteri: a) numero delle sedi operanti nel territorio regionale; b) numero dei soci sul territorio regionale; c) numero delle eventuali sedi operanti all'estero; d) anno di istituzione o fondazione; e) anni di attivita' documentabile svolta in modo continuativo a favore delle comunita' dei toscani nel mondo. 6. Il comitato dura in carica per il periodo della legislatura regionale. 7. Il comitato si riunisce di norma una volta all'anno ed e' convocato in via telematica dal Presidente della Giunta regionale o dall'assessore da lui delegato, che lo presiede.".