Art. 2 Commissioni locali per il paesaggio 1. I comuni, al fine di garantire l'adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche e la differenziazione delle funzioni tra materia paesaggistica e urbanistico-edilizia richiesti dall'art. 146, comma 6, del d.lgs. 42/2004, possono istituire la Commissione locale per il paesaggio di cui all'art. 148 del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche. Per i comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti, le funzioni ammirustrative concernenti la Commissione locale per il paesaggio sono esercitate in forma associata. 2. La Commissione locale per il paesaggio dura in carica cinque anni. I suoi membri possono essere confermati una sola volta. Gli oneri per il funzionamento della Commissione sono a carico del comune che l'ha istituita, il quale puo', con apposita deliberazione, determinare le relative spese di istruttoria. 3. La Commissione locale per il paesaggio e' composta da un minimo di tre a un massimo di cinque membri, in possesso di qualificata e pluriennale professionalita' nella tutela del paesaggio, tale da assicurare l'adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche. 4. I comuni trasmettono alla Regione copia del provvedimento istitutivo della Commissione locale per il paesaggio, delle nomine dei membri e dei rispettivi curricula. 5. La Commissione locale per il paesaggio esprime il proprio parere obbligatorio nel corso dei procedimenti autorizzatori di cui all'art. 146 del d.lgs. 42/2004, delegati ai comuni ai sensi della presente legge nonche' su ogni altro atto di competenza comunale afferente alla materia paesaggistica, fatta eccezione per gli strumenti urbanistici. 6. L'istituzione della Commissione locale per il paesaggio soddisfa i requisiti di adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche e di differenziazione delle funzioni tra materia paesaggistica e urbanistico-edilizia richiesti dall'art. 146, comma 6, del d.lgs. 42/2004 per l'esercizio delle competenze amministrative delegate in materia di autorizzazioni paesaggistiche.