Art. 3 
 
             Direttiva, vigilanza e controllo regionale 
 
  1. La Regione, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 6 agosto
1999, n. 14 (Organizzazione delle  funzioni  a  livello  regionale  e
locale per  la  realizzazione  del  decentramento  amministrativo)  e
successive modifiche e dell'art. 155, comma 2, del d.lgs.  42/2004  e
successive modifiche, esercita il potere di  direttiva,  vigilanza  e
controllo sul corretto esercizio delle funzioni delegate. A tal fine,
il dirigente o il responsabile  dell'ufficio  competente  del  comune
delegato trasmette alla Regione, ogni sessanta giorni, un  elenco  di
tutte  le  autorizzazioni  rilasciate,  specificando,   per   ciascun
provvedimento: 
    a) gli estremi  identificativi  dell'atto  e  il  nominativo  del
richiedente; 
    b) la tipologia dell'intervento autorizzato, con l'individuazione
planimetrica su C.T.R. 1:10.000. 
  2. La Regione puo' effettuare controlli, anche  a  campione,  sulle
autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dai  comuni.  A  tale  scopo
puo' richiedere ai comuni informazioni e copia  della  documentazione
amministrativa e tecnica. 
  3. La Regione esercita i poteri  sostitutivi  in  caso  di  inerzia
nell'esercizio  delle  funzioni  delegate,  nel  rispetto  di  quanto
previsto dall'art.  19  della  l.r.  14/1999  e  dall'art.  49  dello
Statuto. La struttura regionale competente, accertata su  istanza  di
parte  l'inerzia  del  comune  delegato,   diffida   quest'ultimo   a
provvedere  entro  un  congruo  termine  ovvero   a   comunicare   le
motivazioni del ritardo. Decorso inutilmente tale termine, ovvero nel
caso in cui le motivazioni addotte non risultino tali da giustificare
l'inerzia, la struttura regionale competente trasmette gli atti  alla
Giunta  regionale,  la  quale  delibera  sull'esercizio  del   potere
sostitutivo  attraverso  la  nomina  di  un  commissario   ad   acta,
individuato con le modalita' di cui all'art. 32 della  l.r.  15/2008.
Fino alla data di nomina del  commissario  ad  acta  resta  salva  la
facolta'  del  comune  delegato  di  provvedere  sulla   domanda   di
autorizzazione paesaggistica. 
  4. I compensi spettanti al commissario ad acta sono  a  carico  del
comune delegato inerte.