Art. 3 Direttiva, vigilanza e controllo regionale 1. La Regione, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche e dell'art. 155, comma 2, del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche, esercita il potere di direttiva, vigilanza e controllo sul corretto esercizio delle funzioni delegate. A tal fine, il dirigente o il responsabile dell'ufficio competente del comune delegato trasmette alla Regione, ogni sessanta giorni, un elenco di tutte le autorizzazioni rilasciate, specificando, per ciascun provvedimento: a) gli estremi identificativi dell'atto e il nominativo del richiedente; b) la tipologia dell'intervento autorizzato, con l'individuazione planimetrica su C.T.R. 1:10.000. 2. La Regione puo' effettuare controlli, anche a campione, sulle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dai comuni. A tale scopo puo' richiedere ai comuni informazioni e copia della documentazione amministrativa e tecnica. 3. La Regione esercita i poteri sostitutivi in caso di inerzia nell'esercizio delle funzioni delegate, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19 della l.r. 14/1999 e dall'art. 49 dello Statuto. La struttura regionale competente, accertata su istanza di parte l'inerzia del comune delegato, diffida quest'ultimo a provvedere entro un congruo termine ovvero a comunicare le motivazioni del ritardo. Decorso inutilmente tale termine, ovvero nel caso in cui le motivazioni addotte non risultino tali da giustificare l'inerzia, la struttura regionale competente trasmette gli atti alla Giunta regionale, la quale delibera sull'esercizio del potere sostitutivo attraverso la nomina di un commissario ad acta, individuato con le modalita' di cui all'art. 32 della l.r. 15/2008. Fino alla data di nomina del commissario ad acta resta salva la facolta' del comune delegato di provvedere sulla domanda di autorizzazione paesaggistica. 4. I compensi spettanti al commissario ad acta sono a carico del comune delegato inerte.