Art. 4 
 
              Modifiche all'art. 95 della l.r. 14/1999 
 
  1. All'art. 95  della  l.r.  14/1999  sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
    a) la lettera e) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: 
      "e) la vigilanza sull'attivita' urbanistico-edilizia e sui beni
assoggettati  a  vincolo   paesaggistico   nonche'   l'adozione   dei
provvedimenti repressivi;"; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      "2.  E'  altresi'  delegato  ai  comuni,  dotati  di  strumento
urbanistico  generale  vigente,  l'esercizio  delle  funzioni  e  dei
compiti amministrativi concernenti: 
        a) le autorizzazioni paesaggistiche di cui all'art.  146  del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali
e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della L.  6  luglio  2002,  n.
137) e successive modifiche, limitatamente agli  interventi  previsti
dalla normativa regionale vigente in materia; 
        b) il parere di cui all'art. 32 della legge 28 febbraio 1985,
n.   47   (Norme   in    materia    di    controllo    dell'attivita'
urbanistico-edilizia, sanzioni,  recupero  e  sanatoria  delle  opere
edilizie) e successive modifiche, secondo quanto previsto dalla legge
regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione  paesistica  e  tutela
dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico)  e  successive
modifiche.".