Art. 4 Modifiche all'art. 95 della l.r. 14/1999 1. All'art. 95 della l.r. 14/1999 sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera e) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: "e) la vigilanza sull'attivita' urbanistico-edilizia e sui beni assoggettati a vincolo paesaggistico nonche' l'adozione dei provvedimenti repressivi;"; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. E' altresi' delegato ai comuni, dotati di strumento urbanistico generale vigente, l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti: a) le autorizzazioni paesaggistiche di cui all'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche, limitatamente agli interventi previsti dalla normativa regionale vigente in materia; b) il parere di cui all'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e successive modifiche, secondo quanto previsto dalla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e successive modifiche.".