Art. 5 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Il conferimento di funzioni di cui all'art.  1  produce  effetto
esclusivamente nei confronti  dei  comuni  per  i  quali  la  Regione
verifica, ai sensi dell'art. 146, comma  6,  del  digs.  42/2004,  la
sussistenza dei requisiti di adeguata competenza  tecnico-scientifica
e  di  differenziazione  organizzativa  tra   attivita'   di   tutela
paesaggistica ed esercizio  di  funzioni  amministrative  in  materia
urbanistico-edilizia. 
  2. In attesa del completamento della verifica di cui  al  comma  1,
resta fermo il conferimento di  funzioni  ai  comuni  previsto  dalla
legge regionale 19 dicembre 1995,  n.  59  (Subdelega  ai  comuni  di
funzioni amministrative in materia di tutela ambientale  e  modifiche
della legge regionale 16 marzo 1982, n. 13 e della legge regionale  3
gennaio 1986, n. 1) e successive modifiche per il  quale  la  Regione
abbia gia'  verificato  la  sussistenza  dei  requisiti  di  adeguata
competenza tecnico-scientifica e  di  differenziazione  organizzativa
tra attivita'  di  tutela  paesaggistica  ed  esercizio  di  funzioni
amministrative in materia urbanistico-edilizia,  ai  sensi  dell'art.
159, comma 1, del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche. 
  3. Alla data di entrata in vigore della presente legge  le  istanze
gia' presentate presso gli uffici regionali relative agli  interventi
oggetto della delega, qualora non si sia ancora provveduto  all'esame
delle stesse con  la  comunicazione  all'interessato  dell'avvio  del
procedimento ai sensi dell'art. 146, comma  7,  del  d.lgs.  42/2004,
possono essere ritirate dagli stessi richiedenti  per  il  successivo
inoltro al comune territorialmente competente. 
  4. La Regione provvede a individuare e pubblicare sul proprio  sito
web  l'elenco  della  documentazione  che  l'istante  ha  l'onere  di
produrre nonche' la modulistica da utilizzare.