Art. 5 Disposizioni transitorie e finali 1. Il conferimento di funzioni di cui all'art. 1 produce effetto esclusivamente nei confronti dei comuni per i quali la Regione verifica, ai sensi dell'art. 146, comma 6, del digs. 42/2004, la sussistenza dei requisiti di adeguata competenza tecnico-scientifica e di differenziazione organizzativa tra attivita' di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia. 2. In attesa del completamento della verifica di cui al comma 1, resta fermo il conferimento di funzioni ai comuni previsto dalla legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59 (Subdelega ai comuni di funzioni amministrative in materia di tutela ambientale e modifiche della legge regionale 16 marzo 1982, n. 13 e della legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1) e successive modifiche per il quale la Regione abbia gia' verificato la sussistenza dei requisiti di adeguata competenza tecnico-scientifica e di differenziazione organizzativa tra attivita' di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia, ai sensi dell'art. 159, comma 1, del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche. 3. Alla data di entrata in vigore della presente legge le istanze gia' presentate presso gli uffici regionali relative agli interventi oggetto della delega, qualora non si sia ancora provveduto all'esame delle stesse con la comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 146, comma 7, del d.lgs. 42/2004, possono essere ritirate dagli stessi richiedenti per il successivo inoltro al comune territorialmente competente. 4. La Regione provvede a individuare e pubblicare sul proprio sito web l'elenco della documentazione che l'istante ha l'onere di produrre nonche' la modulistica da utilizzare.