Art. 6 Abrogazioni 1. Sono abrogati: a) la legge regionale 16 marzo 1982, n. 13 (Disposizioni urgenti per l'applicazione nella Regione Lazio della legge 29 giugno 1939, n. 1497, in materia di protezione delle bellezze naturali); b) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 8 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59, (Subdelega ai comuni di funzioni amministrative in materia di tutela ambientale e modifiche della legge regionale 16 marzo 1982, n. 13 e della legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1), fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 2 della presente legge; c) i commi 6, 7 e 8 dell'art. 9 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico). La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Roma, 22 giugno 2012 POLVERINI