Art. 6 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Sono abrogati: 
    a) la legge regionale 16 marzo 1982, n. 13 (Disposizioni  urgenti
per l'applicazione nella Regione Lazio della legge 29 giugno 1939, n.
1497, in materia di protezione delle bellezze naturali); 
    b) gli articoli 1, 2, 3, 4,  5  e  8  della  legge  regionale  19
dicembre 1995, n. 59, (Subdelega ai comuni di funzioni amministrative
in materia di tutela ambientale e modifiche della legge regionale  16
marzo 1982, n. 13 e della legge regionale  3  gennaio  1986,  n.  1),
fatto salvo quanto previsto  dall'art.  5,  comma  2  della  presente
legge; 
    c) i commi 6, 7 e 8 dell'art. 9 della legge  regionale  6  luglio
1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree
sottoposti a vincolo paesistico). 
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  sul   Bollettino
Ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. 
    Roma, 22 giugno 2012 
 
                              POLVERINI