Art. 5 
 
            Disavanzo finanziario e contrazione dei mutui 
 
  1. Alla copertura del disavanzo finanziario riferito  all'esercizio
2011  pari  ad  euro  5.988.520.893,79  si   provvede   mediante   la
dismissione dei beni patrimoniali per un importo di euro 900  milioni
mediante la contrazione di mutui o  prestiti  obbligazionari  per  un
importo di euro 5.088.520.893,79. 
  2. Il livello massimo per la contrazione di mutui  o  prestiti  per
interventi  finalizzati  ai  nuovi  investimenti  e'  pari  ad   euro
872.289.030,44 in aumento  per  un  importo  di  euro  235.013.905,19
rispetto a quanto approvato con legge regionale 23 dicembre 2011,  n.
20 (Bilancio  di  previsione  della  Regione  Lazio  per  l'esercizio
finanziario 2012). 
  3. Il livello massimo di ricorso al mercato finanziario, risultante
dalla somma tra il disavanzo  relativo  alle  spese  di  investimento
finanziato con indebitamento di cui al comma 1 e l'importo totale dei
mutui o dei prestiti obbligazionari di cui al comma  2,  e'  pari  ad
euro  5.960.809.924,23  in   aumento   per   un   importo   di   euro
1.182.205.389,18 rispetto a quanto stabilito dall'art. 1 della  legge
regionale 23 dicembre 2011, n. 19 (Legge  finanziaria  regionale  per
l'esercizio 2012). 
  4. E' autorizzata la contrazione di mutui o prestiti obbligazionari
per il finanziamento del disavanzo relativo all'esercizio 2011 per un
importo pari ad euro 100 milioni. Oltre a quanto  previsto  dall'art.
4, comma 2, della legge regionale n. 20/2011 e tenuto conto di quanto
stabilito all'art. 8 della legge  regionale  n.  20/2011,  il  totale
complessivo autorizzato per la  contrazione  di  mutui  e/o  prestiti
obbligazionari riferita all'esercizio finanziario  2012  e'  pari  ad
euro 300 milioni.