Art. 5 Disavanzo finanziario e contrazione dei mutui 1. Alla copertura del disavanzo finanziario riferito all'esercizio 2011 pari ad euro 5.988.520.893,79 si provvede mediante la dismissione dei beni patrimoniali per un importo di euro 900 milioni mediante la contrazione di mutui o prestiti obbligazionari per un importo di euro 5.088.520.893,79. 2. Il livello massimo per la contrazione di mutui o prestiti per interventi finalizzati ai nuovi investimenti e' pari ad euro 872.289.030,44 in aumento per un importo di euro 235.013.905,19 rispetto a quanto approvato con legge regionale 23 dicembre 2011, n. 20 (Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2012). 3. Il livello massimo di ricorso al mercato finanziario, risultante dalla somma tra il disavanzo relativo alle spese di investimento finanziato con indebitamento di cui al comma 1 e l'importo totale dei mutui o dei prestiti obbligazionari di cui al comma 2, e' pari ad euro 5.960.809.924,23 in aumento per un importo di euro 1.182.205.389,18 rispetto a quanto stabilito dall'art. 1 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 19 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012). 4. E' autorizzata la contrazione di mutui o prestiti obbligazionari per il finanziamento del disavanzo relativo all'esercizio 2011 per un importo pari ad euro 100 milioni. Oltre a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, della legge regionale n. 20/2011 e tenuto conto di quanto stabilito all'art. 8 della legge regionale n. 20/2011, il totale complessivo autorizzato per la contrazione di mutui e/o prestiti obbligazionari riferita all'esercizio finanziario 2012 e' pari ad euro 300 milioni.