Art. 6 
 
           Disposizioni in materia di patto di stabilita' 
 
  1. La Regione promuove la partecipazione dei  comuni  al  patto  di
stabilita' interno orizzontale nazionale di cui  all'art.  4-ter  del
decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di
semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento  delle
procedure di  accertamento),  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 26 aprile 2012, n. 44. 
  2. Per i comuni che  provvedono  alla  cessione  dei  propri  spazi
finanziari,  in  applicazione   dell'art.   4-ter,   comma   1,   del
decreto-legge n. 16/2012, e' fatta salva la partecipazione  al  patto
di stabilita' regionalizzato ai sensi dell'art. 7, commi 3 e 4, della
legge regionale 23 dicembre 2011, n. 20 (Bilancio di previsione della
Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2012). 
  3. Per i comuni che partecipano  al  patto  di  stabilita'  interno
orizzontale nazionale di cui al comma 1, la partecipazione  al  patto
di stabilita' regionalizzato e' consentita, in  via  prioritaria,  ai
comuni che utilizzano il contributo statale di  cui  all'art.  4-ter,
comma  3,  del   decreto-legge   n.   16/2012,   esclusivamente   per
l'estinzione anticipata del debito. 
  4. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 7, commi 3 e 4,
della legge regionale n. 20/2011, in attuazione delle disposizioni di
cui all'art. 32, comma 17, della  legge  12  novembre  2011,  n.  183
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato «Legge di stabilita' 2012») .