Art. 6 Disposizioni in materia di patto di stabilita' 1. La Regione promuove la partecipazione dei comuni al patto di stabilita' interno orizzontale nazionale di cui all'art. 4-ter del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. 2. Per i comuni che provvedono alla cessione dei propri spazi finanziari, in applicazione dell'art. 4-ter, comma 1, del decreto-legge n. 16/2012, e' fatta salva la partecipazione al patto di stabilita' regionalizzato ai sensi dell'art. 7, commi 3 e 4, della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 20 (Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2012). 3. Per i comuni che partecipano al patto di stabilita' interno orizzontale nazionale di cui al comma 1, la partecipazione al patto di stabilita' regionalizzato e' consentita, in via prioritaria, ai comuni che utilizzano il contributo statale di cui all'art. 4-ter, comma 3, del decreto-legge n. 16/2012, esclusivamente per l'estinzione anticipata del debito. 4. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 7, commi 3 e 4, della legge regionale n. 20/2011, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 32, comma 17, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «Legge di stabilita' 2012») .