Art. 7 
Adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011,
  n. 118 «Disposizioni  in  materia  di  armonizzazione  dei  sistemi
  contabili e degli schemi di  bilancio  delle  Regioni,  degli  enti
  locali e dei loro organismi, a norma degli articoli  1  e  2  della
  legge 5 maggio 2009,  n.  42»,  nell'ambito  della  sperimentazione
  della nuova disciplina contabile ai sensi dell'art. 9  della  legge
  regionale 23 dicembre 2011,  n.  20  «Bilancio  di  previsione  per
  l'esercizio 2012») 
  1. Nelle more del riordino della normativa regionale in materia  di
programmazione, bilancio e contabilita' e dell'adeguamento  ai  nuovi
principi di cui al titolo I del decreto legislativo n.  118/2011,  le
disposizioni di cui al presente articolo sono attuative del principio
generale della competenza finanziaria e del principio applicato della
contabilita' finanziaria di cui rispettivamente agli allegati 1  e  2
al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2011
(Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi  contabili  e
gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali  e  dei  loro
enti ed organismi, di cui all'art.  36  del  decreto  legislativo  23
giugno 2011, n. 118). 
  2. Al fine di garantire la  copertura  delle  spese  imputate  agli
esercizi finanziari successivi a quello in corso,  e'  istituito  nel
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e pluriennale
2012-2014  il  Fondo  pluriennale  vincolato.  Il  Fondo  pluriennale
vincolato e'  costituito  da  risorse  gia'  accertate  destinate  al
finanziamento di obbligazioni passive gia' impegnate, ma esigibili in
esercizi successivi a quello in cui e' accertata l'entrata. 
  3. Sul  Fondo  pluriennale  vincolato  non  e'  possibile  assumere
impegni ed effettuare pagamenti. Per l'utilizzo del Fondo ovvero  per
la riallocazione delle risorse tra il Fondo e il capitolo di bilancio
destinato alla specifica spesa  si  procede  mediante  variazione  di
bilancio da effettuarsi con decreto del Presidente della Regione. 
  4. Al fine di garantire l'accertamento  per  l'intero  importo  del
credito anche nel caso di entrate di dubbia e  difficile  esazione  e
per le quali non e' certa la riscossione integrale, e' istituito  nel
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e pluriennale
2012-2014 il «Fondo svalutazione crediti». 
  5. Alla determinazione dell'ammontare del Fondo di cui al comma  4,
ovvero alle relative modalita' di utilizzo, si provvede ai sensi  del
punto 3.3 dell'allegato 2 al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 28 dicembre 2011, fermo restando che sul Fondo  svalutazione
crediti non e' possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti. 
  6. Per gli enti strumentali  individuati  con  deliberazione  della
giunta  regionale  del  13  gennaio  2012,  n.  8,  nel  corso  della
sperimentazione  si  applicano   le   norme   regionali   finalizzate
all'adeguamento del sistema contabile alle  disposizioni  di  cui  al
decreto legislativo n. 118/2011, eventualmente anche in  deroga  alle
rispettive discipline normative o regolamentari. 
  7. A decorrere dal 1° gennaio 2013, le risorse relative ai  residui
passivi perenti sono oggetto di prelievo secondo le modalita' di  cui
all'art. 22  della  legge  regionale  n.  25/2001  e  riallocate  sui
capitoli   di   provenienza    ovvero    sui    capitoli    derivanti
dall'adeguamento degli stessi al  IV  livello  del  Piano  dei  conti
integrato di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del  Consiglio
dei Ministri 28 dicembre 2011.