Art. 7 Adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42», nell'ambito della sperimentazione della nuova disciplina contabile ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 20 «Bilancio di previsione per l'esercizio 2012») 1. Nelle more del riordino della normativa regionale in materia di programmazione, bilancio e contabilita' e dell'adeguamento ai nuovi principi di cui al titolo I del decreto legislativo n. 118/2011, le disposizioni di cui al presente articolo sono attuative del principio generale della competenza finanziaria e del principio applicato della contabilita' finanziaria di cui rispettivamente agli allegati 1 e 2 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2011 (Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118). 2. Al fine di garantire la copertura delle spese imputate agli esercizi finanziari successivi a quello in corso, e' istituito nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014 il Fondo pluriennale vincolato. Il Fondo pluriennale vincolato e' costituito da risorse gia' accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive gia' impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui e' accertata l'entrata. 3. Sul Fondo pluriennale vincolato non e' possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti. Per l'utilizzo del Fondo ovvero per la riallocazione delle risorse tra il Fondo e il capitolo di bilancio destinato alla specifica spesa si procede mediante variazione di bilancio da effettuarsi con decreto del Presidente della Regione. 4. Al fine di garantire l'accertamento per l'intero importo del credito anche nel caso di entrate di dubbia e difficile esazione e per le quali non e' certa la riscossione integrale, e' istituito nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014 il «Fondo svalutazione crediti». 5. Alla determinazione dell'ammontare del Fondo di cui al comma 4, ovvero alle relative modalita' di utilizzo, si provvede ai sensi del punto 3.3 dell'allegato 2 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2011, fermo restando che sul Fondo svalutazione crediti non e' possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti. 6. Per gli enti strumentali individuati con deliberazione della giunta regionale del 13 gennaio 2012, n. 8, nel corso della sperimentazione si applicano le norme regionali finalizzate all'adeguamento del sistema contabile alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 118/2011, eventualmente anche in deroga alle rispettive discipline normative o regolamentari. 7. A decorrere dal 1° gennaio 2013, le risorse relative ai residui passivi perenti sono oggetto di prelievo secondo le modalita' di cui all'art. 22 della legge regionale n. 25/2001 e riallocate sui capitoli di provenienza ovvero sui capitoli derivanti dall'adeguamento degli stessi al IV livello del Piano dei conti integrato di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2011.