Art. 8 
 
                         Disposizioni varie 
 
  1. In materia di  perenzione  amministrativa,  fatto  salvo  quanto
previsto all'art. 7 della presente legge, e' disposta  la  radiazione
delle  somme  andate  in  perenzione  e  ricognite  con  decreto  del
Presidente della Regione che, entro il secondo  esercizio  successivo
al medesimo decreto, non sono state impegnate sugli appositi capitoli
di spesa. 
  2. Per le somme altresi' impegnate nei termini previsti al comma 1,
qualora non si provveda alla liquidazione entro il secondo  esercizio
successivo all'impegno, e' disposta la  radiazione  e  l'annullamento
degli impegni precedentemente assunti. 
  3. Con decreto annuale del Presidente della Regione,  da  adottarsi
contestualmente  al  decreto  di  ricognizione  dei  residui  passivi
perenti, sono riportate le somme radiate ai sensi dei commi 1 e 2. 
  4. Qualora sia necessario assumere l'impegno ovvero provvedere alla
liquidazione in deroga ai termini previsti,  le  somme  radiate  sono
reimputabili  negli  stanziamenti   dei   capitoli   di   provenienza
originariamente  preposti  a  copertura  dell'intervento  ovvero  sui
capitoli derivanti dall'adeguamento degli stessi al  IV  livello  del
Piano  dei  conti  integrato  di  cui  all'art.  8  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2011, nel  rispetto
di quanto previsto all'art. 7 della presente legge. 
  5. In sede di prima applicazione dei commi da  1  a  4  sono  fatti
salvi gli impegni assunti fino alla data del 31  maggio  2012  ed  il
decreto del Presidente di cui al comma 3 e'  da  adottarsi  entro  la
data del 30 settembre 2012. 
  6. Al fine di provvedere ad  una  riorganizzazione  nella  gestione
contabile delle spese di funzionamento degli  uffici  e  dei  servizi
regionali e nelle more della definizione di una nuova  disciplina  in
materia, entro il 31 dicembre 2012 sono chiuse le aperture di credito
a favore dei funzionari delegati  di  cui  all'art.  43  della  legge
regionale n. 25/2001. Entro la medesima data, i  funzionari  delegati
provvedono a riversare le somme non ancora utilizzate. 
  7. A decorrere dal 1° gennaio 2013, tenuto conto di quanto previsto
al comma 8, i direttori di dipartimento, su  proposta  dei  direttori
regionali interessati,  provvedono  alla  nomina  di  un  funzionario
delegato per direzione e, ove necessario, per area decentrata. 
  8. Entro trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, anche al fine di garantire  l'adeguato  coordinamento
nella predisposizione del bilancio di previsione 2013, la  competente
struttura  regionale   fornisce   le   necessarie   indicazioni   per
l'attuazione di quanto previsto dai commi 6 e 7. 
  9. Nell'ambito delle politiche di riduzione del  debito  regionale,
al fine di garantire interventi in materia di edilizia  sovvenzionata
nel rispetto dei criteri di economicita' ed  efficienza,  la  Regione
provvede   al   recupero   delle   risorse   afferenti   all'edilizia
sovvenzionata ex fondi GESCAL di cui all'Accordo di programma tra  il
Ministero dei lavori pubblici e la Regione Lazio del 19 aprile  2001,
pari ad euro 266.094.891,25  giacenti  presso  la  Cassa  depositi  e
prestiti alla data di entrata in vigore della presente legge. 
  10. Le risorse di cui al comma 9 sono rappresentate in bilancio nel
modo seguente: 
    
    
  
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
  11. Al  finanziamento  degli  interventi  in  materia  di  edilizia
sovvenzionata di cui ai commi 9 e 10, la Regione provvede con proprie
risorse per complessivi euro 266.094.891,25 a valere per  i  prossimi
dieci anni.  Nell'ambito  dell'UPB  E62,  e'  istituito  un  apposito
capitolo di spesa denominato: «Finanziamento interventi in materia di
edilizia sovvenzionata -  ex  fondi  Gescal  di  cui  all'Accordo  di
programma tra il Ministero dei lavori pubblici e la Regione Lazio del
19 aprile 2001», con uno stanziamento, per ciascuna delle  annualita'
del triennio 2012-2014, pari ad euro 26.609.489,13. 
  12. A decorrere dal 1° gennaio 2013,  in  attuazione  dell'art.  7,
comma 1, della legge 23 luglio  2009,  n.  99  (Disposizioni  per  lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia), le imprese concedenti veicoli in  locazione  finanziaria
possono  corrispondere  cumulativamente  la   tassa   automobilistica
regionale a cui sono tenute, alla scadenza del termine utile  per  il
pagamento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, commi  29,  30  e
31, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n.  953  (Misure  in  materia
tributaria), convertito con modificazioni  dalla  legge  28  febbraio
1983, n. 53, e nel rispetto delle modalita' stabilite  ai  sensi  del
comma 13. 
  13. La giunta regionale, con  propria  deliberazione,  su  proposta
dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, definisce
le procedure per effettuare il versamento della tassa automobilistica
di cui al comma 12. 
  14. Al  fine  di  assicurare  il  perseguimento  dell'obiettivo  di
equilibrio di bilancio, ai  sensi  di  quanto  disposto  dalla  legge
costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del  principio  del
pareggio di bilancio nella  Carta  costituzionale),  e  nel  contempo
garantire il rispetto del principio di capacita' contributiva di  cui
all'art. 53 della Costituzione e la corretta ripartizione del  carico
fiscale tra le  diverse  categorie  di  soggetti  passivi,  anche  in
conformita' a quanto previsto  dall'art.  6,  comma  3,  del  decreto
legislativo  6  maggio  2011,  n.  68  (Disposizioni  in  materia  di
autonomia di entrata  delle  regioni  a  statuto  ordinario  e  delle
province, nonche'  di  determinazione  dei  costi  e  dei  fabbisogni
standard nel settore sanitario), a decorrere dal periodo d'imposta in
corso al 1° gennaio 2013 non  trovano  piu'  applicazione  le  misure
agevolative  in  materia  di  imposta   regionale   sulle   attivita'
produttive (IRAP) di cui all'art. 5 della legge regionale 13 dicembre
2001, n. 34 (Disposizioni  in  materia  di  imposta  regionale  sulle
attivita'  produttive  in  attuazione  del  decreto  legislativo   15
dicembre 1997, n. 446). Le maggiori  entrate  di  cui  al  precedente
periodo  possono  essere  destinate  a  misure  di  riduzione   della
pressione fiscale, in coerenza con le previsioni di cui  all'art.  2,
comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni  per  la
formazione  del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato)   e
successive modifiche. 
  15. Ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 9 e 10 del  decreto
legislativo  6  maggio  2011,  n.  68  (Disposizioni  in  materia  di
autonomia di entrata  delle  regioni  a  statuto  ordinario  e  delle
province, nonche'  di  determinazione  dei  costi  e  dei  fabbisogni
standard nel settore sanitario) e successive  modifiche,  i  proventi
derivanti  dalle   attivita'   di   controllo,   liquidazione   delle
dichiarazioni   e   accertamento,    accertamento    con    adesione,
conciliazione giudiziale e contenzioso tributario riferiti alla quota
di compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto  (IVA)
sono  attribuiti  alla  Regione  e  riversati  direttamente  in   uno
specifico conto corrente acceso presso la tesoreria regionale. 
  16. La quota di compartecipazione regionale all'imposta sul  valore
aggiunto (IVA) di cui al comma 15 e'  determinata  sulla  base  delle
modalita' previste dall'art. 15, commi  3  e  5,  primo  periodo  del
decreto legislativo n. 68/2011, al  netto  di  quanto  devoluto  alle
regioni a statuto speciale e delle risorse UE. 
  17. Le modalita' di condivisione  degli  oneri  di  gestione  della
predetta attivita' di recupero  fiscale  sono  disciplinate,  secondo
quanto previsto dall'art. 9 del decreto legislativo n.  68/2011,  con
specifico atto convenzionale  sottoscritto  tra  Regione  ed  Agenzia
delle entrate. 
  18.  La  convenzione  di  cui  al  comma  17  deve   prevedere   la
condivisione delle basi informative  e  l'integrazione  dei  dati  di
fonte statale con gli archivi regionali. 
  19. Alla legge regionale 13 aprile 2012, n. 2 (Interventi regionali
per lo sviluppo del cinema  e  dell'audiovisivo)  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) dopo l'art. 25 e' inserito il seguente: 
  «Art.  25-bis  (Clausola  di  salvaguardia).   -   1.   A   seguito
dell'entrata in vigore dei regolamenti attuativi di  cui  all'art.  3
del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138  (Ulteriori  misure  urgenti
per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito con
modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e all'art. 1 del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n.  1  (Disposizioni  urgenti  per  la
concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e  la  competitivita'),
convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo  2012,  n.  27,  le
disposizioni della presente legge, laddove difformi, sono adeguate ai
principi di liberta' di iniziativa economica privata introdotti dagli
stessi decreti legge. 
  2.  I  principi  di  liberta'  di  iniziativa   economica   privata
introdotti dal decreto-legge  n.  138/2011  e  dal  decreto-legge  n.
1/2012 e i relativi regolamenti  attuativi  si  applicano,  in  luogo
delle disposizioni regionali difformi, sino alla data di  entrata  in
vigore della normativa regionale di adeguamento.»; 
    b) all'art. 28 dopo le parole: «si provvede,»  sono  aggiunte  le
seguenti: «per le spese di parte corrente, ivi comprese le  spese  di
funzionamento del Centro regionale  per  il  cinema  e  l'audiovisivo
nell'ambito  dello  stanziamento  del  capitolo   G11900,   esercizio
finanziario 2012 e». 
  20. Ai progetti retrospettivi, cosi' come definiti dalle competenti
autorita' comunitarie e nazionali,  rientranti  nei  parchi  progetti
finanziati dai programmi operativi  dei  fondi  strutturali,  non  si
applicano le disposizioni di cui agli articoli  3  e  4  della  legge
regionale 31 gennaio 2002, n. 5  (Comitato  regionale  per  i  lavori
pubblici) e successive modifiche. 
  21. E' istituito il «Fondo capitale  di  rischio  per  le  PMI  del
Lazio», destinato al finanziamento  del  capitale  di  rischio  delle
piccole e medie imprese, cosi' come definite dalla normativa europea,
costituite, o in fase  di  costituzione,  in  forma  di  societa'  di
capitali. 
  22. Il Fondo di cui al comma 21 opera nel  rispetto  della  vigente
normativa europea in materia di aiuti di stato destinati a promuovere
gli investimenti  in  capitale  di  rischio  nelle  piccole  e  medie
imprese, anche mediante regimi appositamente autorizzati. 
  23. Il Fondo di cui al comma 21 e' destinato  al  finanziamento  di
interventi «in equity» o «quasi equity», come definiti dalla  vigente
normativa europea, temporanei e di minoranza in  favore  delle  PM  I
aventi sede operativa nel Lazio  ed  e'  affidato  in  gestione  alla
societa'  «Finanziaria  laziale  di   sviluppo   S.p.a.»   («Fi.La.S.
S.p.a.»). La giunta regionale, con propria deliberazione, sentita  la
commissione  consiliare  competente  per   materia,   stabilisce   le
modalita' ed i criteri di funzionamento del Fondo ed, in particolare,
i vincoli e gli  indirizzi  di  investimento,  nonche'  le  procedure
operative e la composizione dell'organo deliberante. 
  24. Al Fondo  di  cui  al  comma  21  sono  assegnate  le  giacenze
finanziarie presenti  in  «Fi.La.S.  S.p.a.»,  ascrivibili  a  misure
relative ai programmi regionali chiusi, anche cofinanziati  da  fondi
comunitari, ivi compresi i relativi  proventi  o  perdite,  al  netto
delle somme di  pertinenza  accantonate  per  impegni  o  rischi  nei
confronti di terzi, che sono trasferite a detto Fondo nel momento  in
cui se ne determini l'effettiva piena disponibilita'. 
  25. Agli oneri di cui ai commi dal 21 al 24  si  provvede  mediante
l'istituzione, nell'ambito dell'UPB  C22,  di  un  apposito  capitolo
denominato: «Fondo capitale di rischio per le PMI del Lazio». 
  26. Dalla data di entrata in  vigore  della  presente  legge,  sono
abrogate le seguenti disposizioni: 
  a) la legge regionale 2 gennaio 1985,  n.  2  (Costituzione  di  un
Fondo speciale regionale a favore delle imprese del Lazio che versano
in particolare stato di crisi); 
  b)  l'art.  20  della  legge  regionale  10  maggio  2001,  n.   10
(Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio della Regione
Lazio per l'esercizio finanziario 2001); 
  c) l'art. 45 della legge regionale 17 febbraio 2005,  n.  9  (Legge
finanziaria regionale per l'esercizio 2005); 
  d) l'art. 51 della legge regionale 28  aprile  2006,  n.  4  (Legge
finanziaria regionale per l'esercizio 2006). 
  27. Alla definizione delle modalita' di gestione  degli  interventi
perfezionati ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge regionale  n.
2/1985, provvede la giunta regionale con propria deliberazione. 
  28. Le giacenze finanziarie ascrivibili  alla  gestione  del  Fondo
speciale  di  cui  alla  legge  regionale  n.  2/1985  e   successive
modifiche, presenti in «Fi.La.S. S.p.a.» sono restituite alla Regione
nella misura di 6 milioni di euro e sono destinate per 5  milioni  di
euro alle politiche sociali e per un milione di euro  alle  politiche
del lavoro, mentre per  la  parte  residua  confluiscono  sul  «Fondo
capitale di rischio per le PMI del  Lazio»  istituito  ai  sensi  del
comma  21  del  presente  articolo.  Sul  medesimo  Fondo  di   nuova
istituzione  sono  trasferite  le  ulteriori   giacenze   finanziarie
disponibili sul Fondo speciale di cui alla legge regionale n. 2/1985,
nel momento  e  a  condizione  che  si  determini  l'effettiva  piena
disponibilita'. 
  29. In riferimento alle risorse destinate alle politiche del lavoro
di cui al comma 28, la Regione nell'ambito delle  proprie  competenze
in materia di lavoro, attiva  percorsi  mirati,  denominati  cantieri
lavoro, diretti all'utilizzo, da  parte  dei  datori  di  lavoro,  di
lavoratori  disoccupati,  in  mobilita',  in  cassa  integrazione   o
riconosciuti come fasce deboli del mercato del lavoro  ai  sensi  del
regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del  6  agosto  2008,
che dichiara alcune categorie di aiuti  compatibili  con  il  mercato
comune  in  applicazione  degli  articoli  87  e  88   del   trattato
(regolamento generale di esenzione per categoria). Per  le  finalita'
di cui al  precedente  periodo  la  giunta  regionale  provvede,  con
proprio regolamento attuativo ed integrativo, a definire  i  termini,
le condizioni e gli strumenti di sostegno dei processi di utilizzo  e
di mantenimento dei livelli  occupazionali,  finanziati  con  risorse
regionali, comunitarie e  mediante  accordi  di  programma  di  altra
natura. 
  30. Ai sensi dell'art.  57,  comma  4,  della  legge  regionale  n.
25/2001 e successive modifiche e' approvato il bilancio di previsione
per l'anno finanziario  2012,  deliberato  dall'ente  Laziosanita'  -
Agenzia di sanita' pubblica. 
  31. L'ente di cui al comma 30,  la  cui  scheda  riepilogativa  del
bilancio e' allegata alla presente legge, e' tenuto ad apportare, ove
necessario, variazioni al bilancio di previsione  in  relazione  agli
stanziamenti  definitivamente  approvati  dalla  legge  di   bilancio
regionale per l'anno 2012. 
  32.  Alla  realizzazione  della  linea  metropolitana  C  di  Roma,
prevista nell'ambito dell'intesa sottoscritta  in  data  13  dicembre
2002 per l'assegnazione dei fondi della legge 21  dicembre  2001,  n.
443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture  ed  insediamenti
produttivi strategici ed  altri  interventi  per  il  rilancio  delle
attivita'  produttive)  di  cui  alla  deliberazione   del   Comitato
interministeriale per la programmazione economica 21  dicembre  2001,
n.  121  (Legge  obiettivo:   1°   Programma   delle   infrastrutture
strategiche), la Regione partecipa con proprie risorse per un importo
massimo pari ad euro 293.132.000,00, senza nuovi od ulteriori oneri a
carico della finanza regionale, fino a nuova disposizione normativa. 
  33. Al fine di dare piena operativita' al «Fondo  per  il  sostegno
del credito alle imprese del Lazio» istituito con legge regionale  17
febbraio 2005, n. 9  (legge  finanziaria  regionale  per  l'esercizio
2005), al comma 1 dell'art. 20 della legge regionale n.  9/2005  dopo
le parole: «alle imprese  del  Lazio»,  in  fine,  sono  aggiunte  le
seguenti: «, nonche' di ogni altro intervento di sostegno all'accesso
al credito». 
  34. Alla rinuncia dei crediti di modesta  entita'  si  provvede  ai
sensi dell'art. 35 della legge regionale n. 25/2001  e  nel  rispetto
delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 dell'art. 2  della  legge
regionale 24 dicembre 2010, n. 9 (Disposizioni collegate  alla  legge
finanziaria regionale per l'esercizio 2011 - art. 12, comma 1,  legge
regionale n. 20 novembre 2001, n. 25) e successive modifiche. 
  35. Al comma 1 dell'art. 2 della  legge  regionale  n.  9/2010,  le
parole: «di natura non tributaria» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«di qualsiasi natura». 
  36. La Regione, al fine  di  favorire  l'internazionalizzazione  di
tutte le imprese del territorio laziale, partecipa ai sensi dell'art.
56 dello statuto alla compagine societaria della «Societa' consortile
per azioni per l'internazionalizzazione delle imprese di Roma  e  del
Lazio in breve Agenzia per l'internazionalizzazione S.c.p.a.». 
  37. La partecipazione della Regione alla societa' di cui  al  comma
36 e' subordinata alla condizione che il relativo atto costitutivo  e
statuto prevedano la facolta' di cui all'art. 2449 c.c. e  successive
modifiche e che gli stessi siano conformi alle  previsioni  dell'art.
13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti  per
il  rilanci  o  economico  e  sociale,  per  il  contenimento  e   la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia
di entrate e  di  contrasto  all'evasione  fiscale),  convertito  con
modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. 
  38. Il Presidente della Regione, ovvero l'assessore  competente  in
materia da lui delegato, sono autorizzati a  compiere,  nel  rispetto
delle disposizioni di cui ai seguenti commi, tutti gli atti esecutivi
necessari per il perfezionamento della partecipazione  della  Regione
alla societa' di cui al comma 36. 
  39. La Regione e' rappresentata nell'assemblea  della  societa'  di
cui al  comma  36  dal  Presidente  della  Regione  o  dall'assessore
competente in materia da lui delegato. I rappresentanti della Regione
negli organi sociali  sono  nominati  dal  Presidente  della  Regione
stessa e sono vincolati, nell'esercizio del  mandato,  all'osservanza
degli indirizzi e delle direttive della giunta regionale. 
  40. La partecipazione della Regione alla societa' di cui  al  comma
36 avviene nel limite massimo  di  euro  300  mila,  nell'ambito  del
capitolo B26101, esercizio finanziario 2012, che assume  la  seguente
nuova  denominazione:  «Cofinanziamento  regionale  dell'accordo   di
programma per la internazionalizzazione delle PMI e l'artigianato del
Lazio e partecipazione della Regione Lazio alla  Societa'  consortile
per azioni per l'internazionalizzazione delle imprese di Roma  e  del
Lazio in breve Agenzia per l'internazionalizzazione S.c.p.a.». 
  41. Dopo il comma 6 dell'art. 6  della  legge  regionale  3  agosto
2001, n. 16 (Misure urgenti di contenimento e razionalizzazione della
spesa sanitaria) e' aggiunto infine il seguente: 
  «6-bis. Ai sensi dell'art.  11,  comma  12,  del  decreto-legge  24
gennaio 2012 n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24  marzo
2012, n. 27 (Disposizioni urgenti per  la  concorrenza,  lo  sviluppo
delle infrastrutture e la competitivita'), la  Regione,  al  fine  di
razionalizzare il sistema distributivo del  farmaco  anche  a  tutela
della persona, a decorrere dal 1° gennaio 2013  adotta  con  apposita
deliberazione  della  giunta  regionale  iniziative  adeguate   volte
all'acquisto da parte delle aziende unita' sanitarie locali  e  delle
aziende ospedaliere di confezione di farmaci, anche monodose, secondo
le delibere adottate dall'AIFA (Agenzia italiana del farmaco)». 
  42. Al comma 3 dell'art. 11-bis della legge regionale  18  febbraio
2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della giunta  e  del
Consiglio e disposizioni relative  alla  dirigenza  ed  al  personale
regionale) e successive modifiche le parole: «ad  avvocati  regionali
abilitati al patrocinio dinanzi  alle  magistrature  superiori  e  in
possesso della qualifica  dirigenziale  ovvero  ad  avvocati  esterni
abilitati al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori da almeno
cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «ad  avvocati  regionali
in possesso della qualifica dirigenziale e  abilitati  al  patrocinio
dinanzi alle magistrature superiori da almeno dieci  anni  ovvero  ad
avvocati esterni abilitati al patrocinio  dinanzi  alle  magistrature
superiori da almeno quindici anni». 
  43. La Regione interviene a sostegno della patrimonializzazione dei
consorzi di garanzia fidi del Lazio di cui  all'art.  8  della  legge
regionale 24 dicembre 2008, n. 31 (Legge  finanziaria  regionale  per
l'esercizio 2009) con un  finanziamento  pari  ad  euro  2.000.000,00
annualita' 2012 e ad euro 4.000.000,00 per ciascuna delle  annualita'
2013 e  2014,  a  valere  sul  capitolo  B22526  che  viene  all'uopo
incrementato. 
  44. La Regione, in applicazione del decreto-legge 22 dicembre 2011,
n. 211, convertito, con modificazioni, in legge 17 febbraio 2012,  n.
9 (Interventi urgenti  per  il  contrasto  della  tensione  detentiva
determinata dal  sovraffollamento  delle  carceri),  che  prevede  la
dimissione degli internati dichiarati non  socialmente  pericolosi  e
quindi dimissibili dagli ospedali psichiatrici giudiziari, istituisce
un Fondo straordinario per la presa in carico degli stessi  da  parte
dei dipartimenti di salute mentale delle aziende sanitarie locali. 
  45. Entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge, la giunta regionale, su  proposta  degli  assessorati
alle politiche sociali e sanita', sentite le  commissioni  consiliari
competenti, definisce  con  propria  deliberazione  le  modalita'  di
gestione del Fondo di cui al comma 44. 
  46. Agli oneri di cui ai commi 44 e 45 si provvede, per un  importo
pari a euro 1.000.000,00, esercizio finanziario 2012, nell'ambito del
capitolo H41900, che viene all'uopo incrementato. 
  47. La Regione, al fine di individuare misure urgenti per attenuare
la crisi economico-occupazionale che investe il comparto agricolo  ed
in attesa della piena operativita' delle disposizioni previste  dalla
legge regionale  18  marzo  2011,  n.  3  (Interventi  in  favore  di
organismi di garanzia collettiva  dei  fidi  nel  settore  agricolo),
attribuisce risorse per un importo pari euro  2.000.000,00  a  valere
sul capitolo  C22521,  esercizio  finanziario  2012,  destinate  alla
concessione di garanzie alle imprese del settore agricolo,  ai  sensi
dell'art. 78 della legge regionale 27  febbraio  2004,  n.  2  (Legge
finanziaria regionale per l'esercizio 2004). 
  48. Ai fini di una immediata  attuazione  di  quanto  disposto  dal
comma 47 ovvero per disciplinare la gestione del  Fondo  di  garanzia
per le imprese del  settore  agricolo,  la  Regione  provvede,  entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,
al rinnovo della convenzione con «Unionfi di S.p.a.» gia'  in  essere
fino al 31 dicembre 2010.