Art. 8 Disposizioni varie 1. In materia di perenzione amministrativa, fatto salvo quanto previsto all'art. 7 della presente legge, e' disposta la radiazione delle somme andate in perenzione e ricognite con decreto del Presidente della Regione che, entro il secondo esercizio successivo al medesimo decreto, non sono state impegnate sugli appositi capitoli di spesa. 2. Per le somme altresi' impegnate nei termini previsti al comma 1, qualora non si provveda alla liquidazione entro il secondo esercizio successivo all'impegno, e' disposta la radiazione e l'annullamento degli impegni precedentemente assunti. 3. Con decreto annuale del Presidente della Regione, da adottarsi contestualmente al decreto di ricognizione dei residui passivi perenti, sono riportate le somme radiate ai sensi dei commi 1 e 2. 4. Qualora sia necessario assumere l'impegno ovvero provvedere alla liquidazione in deroga ai termini previsti, le somme radiate sono reimputabili negli stanziamenti dei capitoli di provenienza originariamente preposti a copertura dell'intervento ovvero sui capitoli derivanti dall'adeguamento degli stessi al IV livello del Piano dei conti integrato di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2011, nel rispetto di quanto previsto all'art. 7 della presente legge. 5. In sede di prima applicazione dei commi da 1 a 4 sono fatti salvi gli impegni assunti fino alla data del 31 maggio 2012 ed il decreto del Presidente di cui al comma 3 e' da adottarsi entro la data del 30 settembre 2012. 6. Al fine di provvedere ad una riorganizzazione nella gestione contabile delle spese di funzionamento degli uffici e dei servizi regionali e nelle more della definizione di una nuova disciplina in materia, entro il 31 dicembre 2012 sono chiuse le aperture di credito a favore dei funzionari delegati di cui all'art. 43 della legge regionale n. 25/2001. Entro la medesima data, i funzionari delegati provvedono a riversare le somme non ancora utilizzate. 7. A decorrere dal 1° gennaio 2013, tenuto conto di quanto previsto al comma 8, i direttori di dipartimento, su proposta dei direttori regionali interessati, provvedono alla nomina di un funzionario delegato per direzione e, ove necessario, per area decentrata. 8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche al fine di garantire l'adeguato coordinamento nella predisposizione del bilancio di previsione 2013, la competente struttura regionale fornisce le necessarie indicazioni per l'attuazione di quanto previsto dai commi 6 e 7. 9. Nell'ambito delle politiche di riduzione del debito regionale, al fine di garantire interventi in materia di edilizia sovvenzionata nel rispetto dei criteri di economicita' ed efficienza, la Regione provvede al recupero delle risorse afferenti all'edilizia sovvenzionata ex fondi GESCAL di cui all'Accordo di programma tra il Ministero dei lavori pubblici e la Regione Lazio del 19 aprile 2001, pari ad euro 266.094.891,25 giacenti presso la Cassa depositi e prestiti alla data di entrata in vigore della presente legge. 10. Le risorse di cui al comma 9 sono rappresentate in bilancio nel modo seguente: Parte di provvedimento in formato grafico 11. Al finanziamento degli interventi in materia di edilizia sovvenzionata di cui ai commi 9 e 10, la Regione provvede con proprie risorse per complessivi euro 266.094.891,25 a valere per i prossimi dieci anni. Nell'ambito dell'UPB E62, e' istituito un apposito capitolo di spesa denominato: «Finanziamento interventi in materia di edilizia sovvenzionata - ex fondi Gescal di cui all'Accordo di programma tra il Ministero dei lavori pubblici e la Regione Lazio del 19 aprile 2001», con uno stanziamento, per ciascuna delle annualita' del triennio 2012-2014, pari ad euro 26.609.489,13. 12. A decorrere dal 1° gennaio 2013, in attuazione dell'art. 7, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia), le imprese concedenti veicoli in locazione finanziaria possono corrispondere cumulativamente la tassa automobilistica regionale a cui sono tenute, alla scadenza del termine utile per il pagamento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, commi 29, 30 e 31, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e nel rispetto delle modalita' stabilite ai sensi del comma 13. 13. La giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, definisce le procedure per effettuare il versamento della tassa automobilistica di cui al comma 12. 14. Al fine di assicurare il perseguimento dell'obiettivo di equilibrio di bilancio, ai sensi di quanto disposto dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), e nel contempo garantire il rispetto del principio di capacita' contributiva di cui all'art. 53 della Costituzione e la corretta ripartizione del carico fiscale tra le diverse categorie di soggetti passivi, anche in conformita' a quanto previsto dall'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2013 non trovano piu' applicazione le misure agevolative in materia di imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) di cui all'art. 5 della legge regionale 13 dicembre 2001, n. 34 (Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attivita' produttive in attuazione del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446). Le maggiori entrate di cui al precedente periodo possono essere destinate a misure di riduzione della pressione fiscale, in coerenza con le previsioni di cui all'art. 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) e successive modifiche. 15. Ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) e successive modifiche, i proventi derivanti dalle attivita' di controllo, liquidazione delle dichiarazioni e accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e contenzioso tributario riferiti alla quota di compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto (IVA) sono attribuiti alla Regione e riversati direttamente in uno specifico conto corrente acceso presso la tesoreria regionale. 16. La quota di compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui al comma 15 e' determinata sulla base delle modalita' previste dall'art. 15, commi 3 e 5, primo periodo del decreto legislativo n. 68/2011, al netto di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse UE. 17. Le modalita' di condivisione degli oneri di gestione della predetta attivita' di recupero fiscale sono disciplinate, secondo quanto previsto dall'art. 9 del decreto legislativo n. 68/2011, con specifico atto convenzionale sottoscritto tra Regione ed Agenzia delle entrate. 18. La convenzione di cui al comma 17 deve prevedere la condivisione delle basi informative e l'integrazione dei dati di fonte statale con gli archivi regionali. 19. Alla legge regionale 13 aprile 2012, n. 2 (Interventi regionali per lo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo) sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo l'art. 25 e' inserito il seguente: «Art. 25-bis (Clausola di salvaguardia). - 1. A seguito dell'entrata in vigore dei regolamenti attuativi di cui all'art. 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e all'art. 1 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'), convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le disposizioni della presente legge, laddove difformi, sono adeguate ai principi di liberta' di iniziativa economica privata introdotti dagli stessi decreti legge. 2. I principi di liberta' di iniziativa economica privata introdotti dal decreto-legge n. 138/2011 e dal decreto-legge n. 1/2012 e i relativi regolamenti attuativi si applicano, in luogo delle disposizioni regionali difformi, sino alla data di entrata in vigore della normativa regionale di adeguamento.»; b) all'art. 28 dopo le parole: «si provvede,» sono aggiunte le seguenti: «per le spese di parte corrente, ivi comprese le spese di funzionamento del Centro regionale per il cinema e l'audiovisivo nell'ambito dello stanziamento del capitolo G11900, esercizio finanziario 2012 e». 20. Ai progetti retrospettivi, cosi' come definiti dalle competenti autorita' comunitarie e nazionali, rientranti nei parchi progetti finanziati dai programmi operativi dei fondi strutturali, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale 31 gennaio 2002, n. 5 (Comitato regionale per i lavori pubblici) e successive modifiche. 21. E' istituito il «Fondo capitale di rischio per le PMI del Lazio», destinato al finanziamento del capitale di rischio delle piccole e medie imprese, cosi' come definite dalla normativa europea, costituite, o in fase di costituzione, in forma di societa' di capitali. 22. Il Fondo di cui al comma 21 opera nel rispetto della vigente normativa europea in materia di aiuti di stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese, anche mediante regimi appositamente autorizzati. 23. Il Fondo di cui al comma 21 e' destinato al finanziamento di interventi «in equity» o «quasi equity», come definiti dalla vigente normativa europea, temporanei e di minoranza in favore delle PM I aventi sede operativa nel Lazio ed e' affidato in gestione alla societa' «Finanziaria laziale di sviluppo S.p.a.» («Fi.La.S. S.p.a.»). La giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente per materia, stabilisce le modalita' ed i criteri di funzionamento del Fondo ed, in particolare, i vincoli e gli indirizzi di investimento, nonche' le procedure operative e la composizione dell'organo deliberante. 24. Al Fondo di cui al comma 21 sono assegnate le giacenze finanziarie presenti in «Fi.La.S. S.p.a.», ascrivibili a misure relative ai programmi regionali chiusi, anche cofinanziati da fondi comunitari, ivi compresi i relativi proventi o perdite, al netto delle somme di pertinenza accantonate per impegni o rischi nei confronti di terzi, che sono trasferite a detto Fondo nel momento in cui se ne determini l'effettiva piena disponibilita'. 25. Agli oneri di cui ai commi dal 21 al 24 si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito dell'UPB C22, di un apposito capitolo denominato: «Fondo capitale di rischio per le PMI del Lazio». 26. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni: a) la legge regionale 2 gennaio 1985, n. 2 (Costituzione di un Fondo speciale regionale a favore delle imprese del Lazio che versano in particolare stato di crisi); b) l'art. 20 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2001); c) l'art. 45 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2005); d) l'art. 51 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006). 27. Alla definizione delle modalita' di gestione degli interventi perfezionati ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 2/1985, provvede la giunta regionale con propria deliberazione. 28. Le giacenze finanziarie ascrivibili alla gestione del Fondo speciale di cui alla legge regionale n. 2/1985 e successive modifiche, presenti in «Fi.La.S. S.p.a.» sono restituite alla Regione nella misura di 6 milioni di euro e sono destinate per 5 milioni di euro alle politiche sociali e per un milione di euro alle politiche del lavoro, mentre per la parte residua confluiscono sul «Fondo capitale di rischio per le PMI del Lazio» istituito ai sensi del comma 21 del presente articolo. Sul medesimo Fondo di nuova istituzione sono trasferite le ulteriori giacenze finanziarie disponibili sul Fondo speciale di cui alla legge regionale n. 2/1985, nel momento e a condizione che si determini l'effettiva piena disponibilita'. 29. In riferimento alle risorse destinate alle politiche del lavoro di cui al comma 28, la Regione nell'ambito delle proprie competenze in materia di lavoro, attiva percorsi mirati, denominati cantieri lavoro, diretti all'utilizzo, da parte dei datori di lavoro, di lavoratori disoccupati, in mobilita', in cassa integrazione o riconosciuti come fasce deboli del mercato del lavoro ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria). Per le finalita' di cui al precedente periodo la giunta regionale provvede, con proprio regolamento attuativo ed integrativo, a definire i termini, le condizioni e gli strumenti di sostegno dei processi di utilizzo e di mantenimento dei livelli occupazionali, finanziati con risorse regionali, comunitarie e mediante accordi di programma di altra natura. 30. Ai sensi dell'art. 57, comma 4, della legge regionale n. 25/2001 e successive modifiche e' approvato il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012, deliberato dall'ente Laziosanita' - Agenzia di sanita' pubblica. 31. L'ente di cui al comma 30, la cui scheda riepilogativa del bilancio e' allegata alla presente legge, e' tenuto ad apportare, ove necessario, variazioni al bilancio di previsione in relazione agli stanziamenti definitivamente approvati dalla legge di bilancio regionale per l'anno 2012. 32. Alla realizzazione della linea metropolitana C di Roma, prevista nell'ambito dell'intesa sottoscritta in data 13 dicembre 2002 per l'assegnazione dei fondi della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attivita' produttive) di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 21 dicembre 2001, n. 121 (Legge obiettivo: 1° Programma delle infrastrutture strategiche), la Regione partecipa con proprie risorse per un importo massimo pari ad euro 293.132.000,00, senza nuovi od ulteriori oneri a carico della finanza regionale, fino a nuova disposizione normativa. 33. Al fine di dare piena operativita' al «Fondo per il sostegno del credito alle imprese del Lazio» istituito con legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 (legge finanziaria regionale per l'esercizio 2005), al comma 1 dell'art. 20 della legge regionale n. 9/2005 dopo le parole: «alle imprese del Lazio», in fine, sono aggiunte le seguenti: «, nonche' di ogni altro intervento di sostegno all'accesso al credito». 34. Alla rinuncia dei crediti di modesta entita' si provvede ai sensi dell'art. 35 della legge regionale n. 25/2001 e nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 dell'art. 2 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011 - art. 12, comma 1, legge regionale n. 20 novembre 2001, n. 25) e successive modifiche. 35. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 9/2010, le parole: «di natura non tributaria» sono sostituite dalle seguenti: «di qualsiasi natura». 36. La Regione, al fine di favorire l'internazionalizzazione di tutte le imprese del territorio laziale, partecipa ai sensi dell'art. 56 dello statuto alla compagine societaria della «Societa' consortile per azioni per l'internazionalizzazione delle imprese di Roma e del Lazio in breve Agenzia per l'internazionalizzazione S.c.p.a.». 37. La partecipazione della Regione alla societa' di cui al comma 36 e' subordinata alla condizione che il relativo atto costitutivo e statuto prevedano la facolta' di cui all'art. 2449 c.c. e successive modifiche e che gli stessi siano conformi alle previsioni dell'art. 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilanci o economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. 38. Il Presidente della Regione, ovvero l'assessore competente in materia da lui delegato, sono autorizzati a compiere, nel rispetto delle disposizioni di cui ai seguenti commi, tutti gli atti esecutivi necessari per il perfezionamento della partecipazione della Regione alla societa' di cui al comma 36. 39. La Regione e' rappresentata nell'assemblea della societa' di cui al comma 36 dal Presidente della Regione o dall'assessore competente in materia da lui delegato. I rappresentanti della Regione negli organi sociali sono nominati dal Presidente della Regione stessa e sono vincolati, nell'esercizio del mandato, all'osservanza degli indirizzi e delle direttive della giunta regionale. 40. La partecipazione della Regione alla societa' di cui al comma 36 avviene nel limite massimo di euro 300 mila, nell'ambito del capitolo B26101, esercizio finanziario 2012, che assume la seguente nuova denominazione: «Cofinanziamento regionale dell'accordo di programma per la internazionalizzazione delle PMI e l'artigianato del Lazio e partecipazione della Regione Lazio alla Societa' consortile per azioni per l'internazionalizzazione delle imprese di Roma e del Lazio in breve Agenzia per l'internazionalizzazione S.c.p.a.». 41. Dopo il comma 6 dell'art. 6 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 (Misure urgenti di contenimento e razionalizzazione della spesa sanitaria) e' aggiunto infine il seguente: «6-bis. Ai sensi dell'art. 11, comma 12, del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'), la Regione, al fine di razionalizzare il sistema distributivo del farmaco anche a tutela della persona, a decorrere dal 1° gennaio 2013 adotta con apposita deliberazione della giunta regionale iniziative adeguate volte all'acquisto da parte delle aziende unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere di confezione di farmaci, anche monodose, secondo le delibere adottate dall'AIFA (Agenzia italiana del farmaco)». 42. Al comma 3 dell'art. 11-bis della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche le parole: «ad avvocati regionali abilitati al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori e in possesso della qualifica dirigenziale ovvero ad avvocati esterni abilitati al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori da almeno cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «ad avvocati regionali in possesso della qualifica dirigenziale e abilitati al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori da almeno dieci anni ovvero ad avvocati esterni abilitati al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori da almeno quindici anni». 43. La Regione interviene a sostegno della patrimonializzazione dei consorzi di garanzia fidi del Lazio di cui all'art. 8 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2009) con un finanziamento pari ad euro 2.000.000,00 annualita' 2012 e ad euro 4.000.000,00 per ciascuna delle annualita' 2013 e 2014, a valere sul capitolo B22526 che viene all'uopo incrementato. 44. La Regione, in applicazione del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, in legge 17 febbraio 2012, n. 9 (Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri), che prevede la dimissione degli internati dichiarati non socialmente pericolosi e quindi dimissibili dagli ospedali psichiatrici giudiziari, istituisce un Fondo straordinario per la presa in carico degli stessi da parte dei dipartimenti di salute mentale delle aziende sanitarie locali. 45. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale, su proposta degli assessorati alle politiche sociali e sanita', sentite le commissioni consiliari competenti, definisce con propria deliberazione le modalita' di gestione del Fondo di cui al comma 44. 46. Agli oneri di cui ai commi 44 e 45 si provvede, per un importo pari a euro 1.000.000,00, esercizio finanziario 2012, nell'ambito del capitolo H41900, che viene all'uopo incrementato. 47. La Regione, al fine di individuare misure urgenti per attenuare la crisi economico-occupazionale che investe il comparto agricolo ed in attesa della piena operativita' delle disposizioni previste dalla legge regionale 18 marzo 2011, n. 3 (Interventi in favore di organismi di garanzia collettiva dei fidi nel settore agricolo), attribuisce risorse per un importo pari euro 2.000.000,00 a valere sul capitolo C22521, esercizio finanziario 2012, destinate alla concessione di garanzie alle imprese del settore agricolo, ai sensi dell'art. 78 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2004). 48. Ai fini di una immediata attuazione di quanto disposto dal comma 47 ovvero per disciplinare la gestione del Fondo di garanzia per le imprese del settore agricolo, la Regione provvede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al rinnovo della convenzione con «Unionfi di S.p.a.» gia' in essere fino al 31 dicembre 2010.