Art. 2 
  1. E'  autorizzato  per  gli  enti,  le  aziende  e  gli  organismi
sottoposti  a  controllo  e  vigilanza  della   Regione   l'esercizio
provvisorio. 
  2. Gli enti, le aziende e gli organismi per i quali il bilancio  di
previsione per l'anno 2013 e' stato approvato dal competente organo e
pervenuto alla Giunta regionale ai sensi dell'art. 57, comma 2, della
1.r.  25/2001,  sono  autorizzati  a  gestire  il  bilancio  medesimo
limitatamente ad  un  dodicesimo  della  spesa  prevista  da  ciascun
macroaggregato, ovvero nei limiti della  maggiore  spesa  necessaria,
ove si tratti di spese  obbligatorie  tassativamente  regolate  dalla
legge e non suscettibili di impegno  o  di  pagamento  frazionati  in
dodicesimi.