Art. 2 1. E' autorizzato per gli enti, le aziende e gli organismi sottoposti a controllo e vigilanza della Regione l'esercizio provvisorio. 2. Gli enti, le aziende e gli organismi per i quali il bilancio di previsione per l'anno 2013 e' stato approvato dal competente organo e pervenuto alla Giunta regionale ai sensi dell'art. 57, comma 2, della 1.r. 25/2001, sono autorizzati a gestire il bilancio medesimo limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun macroaggregato, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi.