Art. 10 
 
                  Funzioni e compiti del direttore 
 
  1. Il direttore, ai sensi dell'articolo 3 del r.r. 5/2008, dirige e
coordina   le   attivita'    dell'Agenzia    ed    e'    responsabile
dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicita'  della  gestione,
nonche'  della  conformita'  della  gestione  stessa  agli  atti   di
indirizzo  e  di  direttiva  definiti  dalla  Giunta  regionale.   In
particolare, il direttore: 
    a) si raccorda con l'assessore regionale competente in materia di
difesa del suolo in relazione agli indirizzi e alle direttive emanate
dagli organi politici, nonche' con il  dipartimento  e  la  direzione
regionale competenti nella materia stessa, ai fini del  coordinamento
e dell'unitarieta' dell'azione amministrativa; 
    b)  predispone  la  proposta  di  regolamento  di  organizzazione
dell'Agenzia e le relative modifiche; 
    c) predispone la proposta  del  programma  annuale  di  attivita'
dell'Agenzia; 
    d) redige la relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente
e sui risultati conseguiti, anche in termini finanziari; 
    e) conferisce gli incarichi ai dirigenti sottordinati  e  assegna
le responsabilita' di specifici  progetti  e  gestioni,  nonche'  gli
incarichi di responsabilita' dei servizi; 
    f) assegna ai dirigenti gli obiettivi amministrativi e gestionali
da realizzare nel periodo  di  validita'  del  programma  annuale  di
attivita' dell'Agenzia,  nonche'  provvede  alla  ripartizione  delle
risorse umane, finanziarie e strumentali, nell'ambito delle strutture
di cui all'articolo 5, in conformita' alle  esigenze  di  speditezza,
efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa; 
    g)  dirige,  coordina  e  controlla  l'attivita'  dei   dirigenti
sottordinati, anche con potere sostitutivo, previa diffida,  in  caso
di inerzia e propone l'adozione, nei  confronti  degli  stessi  delle
misure di cui agli articoli 185 e 189 del r.r.  1/2002  e  successive
modifiche; 
    h) cura la gestione  del  cambiamento  organizzativo,  l'auditing
interno e il controllo di qualita'; 
    i) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi,  esercita  i
poteri di spesa e quelli di  acquisizione  delle  entrate,  riservati
alla propria competenza; 
    l) verifica i  risultati  di  gestione  e  valuta  annualmente  i
dirigenti con riferimento agli obiettivi assegnati; 
    m) promuove e resiste alle liti ed ha il potere di  conciliare  e
transigere, salvo delega ai dirigenti sotto ordinati; 
    n) stipula convenzioni con enti  locali  e  altri  enti  pubblici
regionali, nonche' con enti  senza  fini  di  lucro,  anche  ai  fini
dell'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 18; 
    o) esercita le altre funzioni previste dal presente regolamento e
dalla normativa regionale vigente.