Art. 10 Funzioni e compiti del direttore 1. Il direttore, ai sensi dell'articolo 3 del r.r. 5/2008, dirige e coordina le attivita' dell'Agenzia ed e' responsabile dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicita' della gestione, nonche' della conformita' della gestione stessa agli atti di indirizzo e di direttiva definiti dalla Giunta regionale. In particolare, il direttore: a) si raccorda con l'assessore regionale competente in materia di difesa del suolo in relazione agli indirizzi e alle direttive emanate dagli organi politici, nonche' con il dipartimento e la direzione regionale competenti nella materia stessa, ai fini del coordinamento e dell'unitarieta' dell'azione amministrativa; b) predispone la proposta di regolamento di organizzazione dell'Agenzia e le relative modifiche; c) predispone la proposta del programma annuale di attivita' dell'Agenzia; d) redige la relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente e sui risultati conseguiti, anche in termini finanziari; e) conferisce gli incarichi ai dirigenti sottordinati e assegna le responsabilita' di specifici progetti e gestioni, nonche' gli incarichi di responsabilita' dei servizi; f) assegna ai dirigenti gli obiettivi amministrativi e gestionali da realizzare nel periodo di validita' del programma annuale di attivita' dell'Agenzia, nonche' provvede alla ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, nell'ambito delle strutture di cui all'articolo 5, in conformita' alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa; g) dirige, coordina e controlla l'attivita' dei dirigenti sottordinati, anche con potere sostitutivo, previa diffida, in caso di inerzia e propone l'adozione, nei confronti degli stessi delle misure di cui agli articoli 185 e 189 del r.r. 1/2002 e successive modifiche; h) cura la gestione del cambiamento organizzativo, l'auditing interno e il controllo di qualita'; i) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi, esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate, riservati alla propria competenza; l) verifica i risultati di gestione e valuta annualmente i dirigenti con riferimento agli obiettivi assegnati; m) promuove e resiste alle liti ed ha il potere di conciliare e transigere, salvo delega ai dirigenti sotto ordinati; n) stipula convenzioni con enti locali e altri enti pubblici regionali, nonche' con enti senza fini di lucro, anche ai fini dell'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 18; o) esercita le altre funzioni previste dal presente regolamento e dalla normativa regionale vigente.