Art. 12 
 
               Conferimento di incarichi dirigenziali 
 
  1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale
e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse,  si
tiene conto della natura  e  delle  caratteristiche  degli  obiettivi
prefissati, nonche' dei programmi da realizzare, delle  attitudini  e
delle  capacita'  professionali  del  singolo  dirigente,  anche   in
relazione ai  risultati  conseguiti  in  precedenza,  applicando,  di
norma, il criterio della rotazione degli incarichi.  Al  conferimento
degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi  non  si  applica
l'articolo 2103 del codice civile. Sono definiti contrattualmente per
ciascun incarico l'oggetto, gli obiettivi da  conseguire,  la  durata
dell'incarico, salvo i casi  di  revoca,  nonche'  il  corrispondente
trattamento economico. 
  2. Gli incarichi di direzione delle strutture organizzative di  cui
all'articolo 5, sono conferiti a dirigenti della seconda  fascia  del
ruolo regionale sulla base dei criteri definiti  nell'allegato  H  al
r.r. 1/2002, dal direttore, con proprio atto di organizzazione. 
  3.  La  procedura  per  il  conferimento  di  eventuali   incarichi
dirigenziali a soggetti esterni a tempo determinato e'  attivata,  su
proposta del Direttore dell'Agenzia, dal  Direttore  della  direzione
regionale  competente  in  materia  di  organizzazione  e  personale,
sentito il Direttore del Dipartimento competente in materia di difesa
del suolo, nel rispetto dei limiti previsti  dall'articolo  20  della
l.r. 6/2002 e successive modificazioni, secondo le procedure previste
dall'articolo  162,  comma  6,   del   r.r.   1/2002   e   successive
modificazioni. 
  4. Gli incarichi dirigenziali di cui ai commi 2 e 3 hanno la durata
prevista all'articolo 162, comma 9, del r.r. 1/2002.