Art. 12 Conferimento di incarichi dirigenziali 1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse, si tiene conto della natura e delle caratteristiche degli obiettivi prefissati, nonche' dei programmi da realizzare, delle attitudini e delle capacita' professionali del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, applicando, di norma, il criterio della rotazione degli incarichi. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile. Sono definiti contrattualmente per ciascun incarico l'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata dell'incarico, salvo i casi di revoca, nonche' il corrispondente trattamento economico. 2. Gli incarichi di direzione delle strutture organizzative di cui all'articolo 5, sono conferiti a dirigenti della seconda fascia del ruolo regionale sulla base dei criteri definiti nell'allegato H al r.r. 1/2002, dal direttore, con proprio atto di organizzazione. 3. La procedura per il conferimento di eventuali incarichi dirigenziali a soggetti esterni a tempo determinato e' attivata, su proposta del Direttore dell'Agenzia, dal Direttore della direzione regionale competente in materia di organizzazione e personale, sentito il Direttore del Dipartimento competente in materia di difesa del suolo, nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 20 della l.r. 6/2002 e successive modificazioni, secondo le procedure previste dall'articolo 162, comma 6, del r.r. 1/2002 e successive modificazioni. 4. Gli incarichi dirigenziali di cui ai commi 2 e 3 hanno la durata prevista all'articolo 162, comma 9, del r.r. 1/2002.