Art. 15 
 
                          Funzioni vicarie 
 
  1. In caso di assenza  o  impedimento  del  Direttore  le  funzioni
vicarie sono svolte  da  un  dirigente  dell'Agenzia,  designato,  su
proposta del Direttore stesso, con provvedimento  del  Direttore  del
Dipartimento competente in materia di difesa del suolo. 
  2. In caso di assenza o  impedimento  del  dirigente  di  area,  le
funzioni sostitutive sono svolte dal Direttore dell'Agenzia. 
  3. L'incarico di svolgere le funzioni vicarie comporta da parte del
dirigente incaricato lo svolgimento di  tutte  le  attribuzioni  e  i
compiti,  nonche'  i  poteri  e  le  responsabilita'  attribuite   ai
dirigenti titolari. Per le funzioni vicarie svolte dal dirigente,  il
compenso viene  determinato  in  sede  di  contrattazione  decentrata
integrativa. 
  4. Qualora l'assenza o l'impedimento  del  dirigente  si  protragga
consecutivamente per oltre sei mesi, si procede alla sostituzione del
dirigente stesso. 
  5. Per incarichi di  durata  uguale  o  inferiore  a  dodici  mesi,
qualora l'assenza o l'impedimento si protragga continuativamente  per
un periodo di tempo superiore a un terzo della durata  dell'incarico,
si procede alla sostituzione del dirigente. 
  6. Le funzioni vicarie possono essere esercitate anche  nelle  more
del conferimento del nuovo incarico,  comunque  non  oltre  i  limiti
temporali di 6 mesi.