Art. 16 
 
                    Assegnazione degli obiettivi 
 
  1. Il Direttore, entro 30 giorni  dall'approvazione  del  programma
annuale  di  attivita'  dell'Agenzia,  che  costituisce   l'atto   di
indirizzo e di  direttiva  della  Giunta  regionale  per  l'attivita'
amministrativa  e  gestionale  di  competenza  dell'Agenzia   stessa,
nonche' il riferimento  per  l'esercizio  del  controllo  strategico,
assegna ai dirigenti gli obiettivi ed i progetti  da  realizzare  nel
periodo cui  si  riferisce  il  bilancio  annuale,  con  le  relative
priorita',  nonche'  le  necessarie  risorse  finanziarie,  umane   e
strumentali. 
  2. Il  provvedimento  di  assegnazione  di  cui  al  comma  1  deve
indicare: 
    a) la descrizione sintetica degli obiettivi da raggiungere ed  il
grado di priorita', nonche' i programmi ed i progetti da realizzare; 
    b) l'indicazione, a margine di  ciascun  obiettivo,  programma  e
progetto assegnato, dei parametri di  misurazione  da  assumere  come
indicatori per la verifica della loro effettiva realizzazione; 
    c) l'elencazione dei capitoli di bilancio attribuiti, o di  quota
parte delle  relative  assegnazioni,  per  l'attivita'  ordinaria  di
competenza,  nonche'  di  quelli  correlati  a   ciascun   obiettivo,
programma e progetto assegnato. 
  3. Gli obiettivi, programmi e  progetti  assegnati  possono  essere
modificati  dal  Direttore  nel  corso  della  gestione  ove  vengano
accertate situazioni, conseguenti anche  a  variazione  del  bilancio
annuale, che ne richiedano un riadattamento.