Art. 17 
 
                              Personale 
 
  1. L'Agenzia per l'espletamento delle proprie attivita', si avvale: 
    a) di personale assunto a  tempo  indeterminato  appartenente  al
ruolo della Giunta regionale; 
    b) del personale assunto dalla Regione, su proposta formulata dal
Direttore, con contratto di diritto privato a tempo determinato o con
altre forme contrattuali flessibili di assunzione e di  impiego,  nei
limiti stabiliti dalle leggi vigenti e del contingente complessivo di
cui all'articolo 9, comma 1; 
    c) di personale di altre amministrazioni pubbliche  in  posizione
di  aspettativa,  fuori  ruolo,  di  comando,  secondo  i  rispettivi
ordinamenti.