Art. 17 Personale 1. L'Agenzia per l'espletamento delle proprie attivita', si avvale: a) di personale assunto a tempo indeterminato appartenente al ruolo della Giunta regionale; b) del personale assunto dalla Regione, su proposta formulata dal Direttore, con contratto di diritto privato a tempo determinato o con altre forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego, nei limiti stabiliti dalle leggi vigenti e del contingente complessivo di cui all'articolo 9, comma 1; c) di personale di altre amministrazioni pubbliche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, di comando, secondo i rispettivi ordinamenti.