Art. 18 Incarichi di consulenza e collaborazioni esterne 1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modifiche ed in conformita' all'articolo 7 del d.lgs. 165/2001, il Direttore puo' conferire incarichi individuali di consulenza a soggetti esterni con le modalita' di cui al regolamento regionale 10 agosto 2005, n. 17 (Norme in materia di affidamento di incarichi individuali di consulenza a soggetti esterni all'Amministrazione regionale). 2. Per la realizzazione del programma annuale, l'Agenzia puo' inoltre avvalersi, previa sottoscrizione di apposite convenzioni e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, della collaborazione di enti senza fini di lucro, operanti nel campo della ricerca scientifica, per l'effettuazione di studi, indagini e ricerche che siano strettamente connessi ai compiti assegnati.