Art. 18 
 
          Incarichi di consulenza e collaborazioni esterne 
 
  1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente  in  materia
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture  di  cui
al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163  (Codice  dei  contratti
pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture)  e  successive
modifiche ed in conformita' all'articolo 7 del  d.lgs.  165/2001,  il
Direttore  puo'  conferire  incarichi  individuali  di  consulenza  a
soggetti esterni con le modalita' di cui al regolamento regionale  10
agosto 2005, n. 17 (Norme in  materia  di  affidamento  di  incarichi
individuali di  consulenza  a  soggetti  esterni  all'Amministrazione
regionale). 
  2. Per la  realizzazione  del  programma  annuale,  l'Agenzia  puo'
inoltre avvalersi, previa sottoscrizione di  apposite  convenzioni  e
nei   limiti   delle   risorse   finanziarie    disponibili,    della
collaborazione di enti senza fini di lucro, operanti nel campo  della
ricerca  scientifica,  per  l'effettuazione  di  studi,  indagini   e
ricerche che siano strettamente connessi ai compiti assegnati.