Art. 19 
 
               Attivita' nell'interesse di altri enti 
 
  1. L'Agenzia, ai sensi dell'articolo 2, comma  4,  del  r.r.  n.  5
/2008,  puo'  svolgere  attivita'  tecnico-operative  attinenti  alle
materie di propria competenza anche nell'interesse degli enti  locali
e di altri enti pubblici regionali, previa stipula di apposita intesa
fra il Presidente della Regione, o l'Assessore competente in  materia
di difesa del suolo suo delegato  e  i  rappresentanti  istituzionali
degli enti interessati. 
  2. Sulla base dell'intesa di cui al comma  1,  il  Direttore  e  il
rappresentante dell'ente interessato stipulano  apposita  convenzione
nella quale sono disciplinati  i  rapporti  fra  l'Agenzia  e  l'ente
stesso, con particolare riguardo alla specificazione delle  attivita'
oggetto delle prestazioni e dell'eventuale relativa remunerazione.