Art. 2 Attivita' dell'Agenzia 1. L'Agenzia svolge le attivita' tecnico-operative connesse all'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo di cui all'articolo 8, comma 2, lettere a) e c) della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 (Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n.183) e successive modifiche, come specificate all'articolo 2, comma 2, del r.r. 5/2008. 2. L'Agenzia, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del r.r. 5/2008 puo' svolgere attivita' attinenti alla difesa del suolo anche nell'interesse degli enti locali e di altri enti pubblici regionali sulla base di apposite intese. 3. L'Agenzia svolge le attivita' tecnico-operative di propria competenza in raccordo con il dipartimento e le direzioni regionali competenti per materia.