Art. 2 
 
                       Attivita' dell'Agenzia 
 
  1.  L'Agenzia  svolge  le  attivita'   tecnico-operative   connesse
all'esercizio delle funzioni amministrative regionali in  materia  di
difesa del suolo di cui all'articolo 8, comma  2,  lettere  a)  e  c)
della  legge  regionale  11  dicembre  1998,  n.  53  (Organizzazione
regionale della difesa del  suolo  in  applicazione  della  legge  18
maggio  1989,  n.183)  e  successive  modifiche,   come   specificate
all'articolo 2, comma 2, del r.r. 5/2008. 
  2. L'Agenzia, ai sensi dell'articolo 2, comma 4,  del  r.r.  5/2008
puo'  svolgere  attivita'  attinenti  alla  difesa  del  suolo  anche
nell'interesse degli enti locali e di altri enti  pubblici  regionali
sulla base di apposite intese. 
  3. L'Agenzia  svolge  le  attivita'  tecnico-operative  di  propria
competenza in raccordo con il dipartimento e le  direzioni  regionali
competenti per materia.