Art. 20 Costituzione di gruppi di lavoro 1. Per realizzare progetti di intervento e di studio di carattere straordinario possono essere costituiti, in via temporanea, gruppi di lavoro a carattere interdisciplinare e intersettoriale. 2. I gruppi di lavoro possono, altresi', essere costituiti per assolvere ad esigenze, anche ricorrenti, di integrazione funzionale. 3. I gruppi di lavoro sono costituiti con determinazione del Direttore, nella quale sono stabiliti gli obiettivi, la durata, le modalita' di funzionamento, la composizione e il nominativo del dirigente incaricato di sovrintendere all'attivita' del gruppo stesso. 4. In sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa possono essere definite le risorse finanziarie da destinare alla costituzione dei gruppi di lavoro, nonche' le modalita' di corresponsione delle quote definite, in conformita' alle disposizioni di cui al vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.