Art. 20 
 
                  Costituzione di gruppi di lavoro 
 
  1. Per realizzare progetti di intervento e di studio  di  carattere
straordinario possono essere costituiti, in via temporanea, gruppi di
lavoro a carattere interdisciplinare e intersettoriale. 
  2. I gruppi di lavoro  possono,  altresi',  essere  costituiti  per
assolvere ad esigenze, anche ricorrenti, di integrazione funzionale. 
  3. I gruppi  di  lavoro  sono  costituiti  con  determinazione  del
Direttore, nella quale sono stabiliti gli obiettivi,  la  durata,  le
modalita' di funzionamento,  la  composizione  e  il  nominativo  del
dirigente  incaricato  di  sovrintendere  all'attivita'  del   gruppo
stesso. 
  4. In sede  di  contrattazione  collettiva  decentrata  integrativa
possono essere definite le  risorse  finanziarie  da  destinare  alla
costituzione  dei  gruppi  di  lavoro,  nonche'   le   modalita'   di
corresponsione delle quote definite, in conformita' alle disposizioni
di cui al vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.