Art. 21 
 
                    Rinvio alla normativa vigente 
 
  1.  Per  tutto  quanto  non  espressamente  previsto  nel  presente
regolamento, si applicano le disposizioni di cui  ai  r.r.  1/2002  e
successive modifiche e 5/2008, ovvero la specifica normativa  vigente
nella materia di riferimento, in quanto compatibile.