Art. 3 
 
       Indirizzo, controllo, vigilanza e attivita' di gestione 
 
  1. L'Agenzia e' soggetta alle attivita' di indirizzo,  controllo  e
vigilanza  della  Giunta  regionale,  che  le  esercita  secondo   le
disposizioni di cui agli articoli 2 e 6 della  l.r.  1/2008,  nonche'
agli articoli 9, 10 e 11 del r.r. 5/2008. 
  2. L'attivita' di indirizzo  consiste  nella  determinazione  degli
obiettivi e  delle  finalita',  dei  tempi  e  dei  risultati  attesi
dall'azione  amministrativa  e  nell'allocazione  delle  risorse   in
relazione  ai  programmi  e  agli  obiettivi  e   si   realizza,   in
particolare,  attraverso  la  programmazione  triennale   e   annuale
dell'attivita'  dell'Agenzia,  ai  sensi  dell'articolo  9  del  r.r.
5/2008. 
  3.  Le  attivita'  di  controllo   e   vigilanza   consistono,   in
particolare: 
    a) nella comparazione tra gli obiettivi, i tempi  e  i  risultati
programmati  e  quelli  conseguiti,  tenuto  conto  delle  condizioni
organizzative e delle risorse messe a disposizione,  in  particolare,
attraverso il controllo strategico e  la  valutazione  del  Direttore
dell'Agenzia, di seguito denominato Direttore, di cui al comma 4; 
    b) nell'esercizio del potere di acquisire provvedimenti,  atti  e
informazioni  e  di   disporre   ispezioni   e   controlli,   nonche'
nell'esercizio del potere sostitutivo e di annullamento  degli  atti,
ai sensi dell'articolo 11 del r.r. 5/2008. 
  4. Il controllo strategico, il controllo  di  gestione  nonche'  la
valutazione del Direttore e degli  altri  dirigenti  dell'ARDIS  sono
effettuati secondo le disposizioni previste dall'articolo 10 del r.r.
5/2008. Il controllo di  regolarita'  amministrativa  e'  svolto,  in
coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 70  del  regolamento
regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli
Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale) e successive modifiche. 
  5.  Le  attivita'  attinenti  alla  gestione  sono  attribuite   al
Direttore e  agli  altri  dirigenti  che  le  esercitano,  di  norma,
mediante atti e provvedimenti amministrativi, nonche' atti di diritto
privato. 
  6. L'attivita' di gestione consiste nello svolgimento di servizi  e
in  tutte  le  attivita'   strumentali,   finanziarie,   tecniche   e
amministrative,  sulla  base  di  processi  omogenei,  attuati  dalle
strutture operative. 
  7.  Al  fine  di  garantire  il  coordinamento  complessivo   delle
attivita' della Giunta regionale, il direttore dell'Agenzia partecipa
alle conferenze di coordinamento, di  cui  all'articolo  3  del  r.r.
1/2002 e successive modifiche.