Art. 3 Indirizzo, controllo, vigilanza e attivita' di gestione 1. L'Agenzia e' soggetta alle attivita' di indirizzo, controllo e vigilanza della Giunta regionale, che le esercita secondo le disposizioni di cui agli articoli 2 e 6 della l.r. 1/2008, nonche' agli articoli 9, 10 e 11 del r.r. 5/2008. 2. L'attivita' di indirizzo consiste nella determinazione degli obiettivi e delle finalita', dei tempi e dei risultati attesi dall'azione amministrativa e nell'allocazione delle risorse in relazione ai programmi e agli obiettivi e si realizza, in particolare, attraverso la programmazione triennale e annuale dell'attivita' dell'Agenzia, ai sensi dell'articolo 9 del r.r. 5/2008. 3. Le attivita' di controllo e vigilanza consistono, in particolare: a) nella comparazione tra gli obiettivi, i tempi e i risultati programmati e quelli conseguiti, tenuto conto delle condizioni organizzative e delle risorse messe a disposizione, in particolare, attraverso il controllo strategico e la valutazione del Direttore dell'Agenzia, di seguito denominato Direttore, di cui al comma 4; b) nell'esercizio del potere di acquisire provvedimenti, atti e informazioni e di disporre ispezioni e controlli, nonche' nell'esercizio del potere sostitutivo e di annullamento degli atti, ai sensi dell'articolo 11 del r.r. 5/2008. 4. Il controllo strategico, il controllo di gestione nonche' la valutazione del Direttore e degli altri dirigenti dell'ARDIS sono effettuati secondo le disposizioni previste dall'articolo 10 del r.r. 5/2008. Il controllo di regolarita' amministrativa e' svolto, in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 70 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale) e successive modifiche. 5. Le attivita' attinenti alla gestione sono attribuite al Direttore e agli altri dirigenti che le esercitano, di norma, mediante atti e provvedimenti amministrativi, nonche' atti di diritto privato. 6. L'attivita' di gestione consiste nello svolgimento di servizi e in tutte le attivita' strumentali, finanziarie, tecniche e amministrative, sulla base di processi omogenei, attuati dalle strutture operative. 7. Al fine di garantire il coordinamento complessivo delle attivita' della Giunta regionale, il direttore dell'Agenzia partecipa alle conferenze di coordinamento, di cui all'articolo 3 del r.r. 1/2002 e successive modifiche.